Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14720 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22286/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Stefano Betti e dall’avv. Paolo Panariti, e con domicilio

eletto in Roma, presso lo studio del secondo difensore alla via

Celimontana n. 38;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 71/4/13 depositata il 27/09/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto gli appelli del contribuente e in riforma della pronuncia della CTP di Genova sancito la illegittimità degli atti impugnati avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2004, e 2005;

– avverso la sentenza della CTR ligure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso illustrato da memoria il G.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal contribuente in controricorso; il tenore e il contenuto della censura proposta con il motivo (violazione di legge) non richiede infatti il rispetto del canone dell’autosufficienza, sia in quanto si denuncia violazione di legge, sia in quanto dalla sentenza impugnata si evince ogni elemento atto a consentire a questa Corte l’esame del mezzo di gravame denunciato con il ricorso;

– può quindi esaminarsi il motivo di ricorso articolato dall’Erario;

– tal motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nonchè dei principi generali in tema di contenzioso tributario e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR – erroneamente – dapprima ritenuto legittimo il meccanismo presuntivo posto a base dell’accertamento, quindi, a fronte della conseguente rideterminazione del reddito d’impresa, ritenutala eccessiva e preso atto della impossibilità di ridurre equitativamente la maggior pretesa per tributi, annullato gli atti impositivi;

– il motivo è all’evidenza fondato;

– in applicazione dei principi generali in materia procedimentale e processuale, questa Corte è costante nell’affermare (e pluribus Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13034 del 24/07/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26157 del 21/11/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020) che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'”an” o di una condanna generica;

conseguentemente, nell’annullare integralmente l’avviso di accertamento la CTR ligure ha commesso errore di diritto;

– pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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