Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1472 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.22/01/2018),  n. 1472

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 884/8/2015, depositata il 20 maggio 2015, non notificata, la CTR del Veneto rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. N.R. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Venezia, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno 2007 per IRPEF conseguente ad accertamento di maggiori redditi non dichiarati da società di persone, “The Game S.a.s. di B.L. & C.”, della quale il N. risultava socio accomandante titolare della partecipazione dell’85%.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 e degli artt. 102 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del contraddittorio, non essendo stato integro il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci della medesima in relazione ad accertamento derivante da quello espletato nei confronti della società, essendo stati determinati di conseguenza i maggiori redditi dei soci in ragione del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1.

Il motivo è manifestamente fondato.

Per quanto la stessa sentenza impugnata abbia dato conto di conoscere la giurisprudenza di questa Corte in punto di sussistenza del litisconsorzio necessario sostanziale tra società di persone e soci in relazione ad accertamento, che è unico, del maggior reddito computato al socio del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società, ove non sussistano ragioni personali inerenti al socio, la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di accoglimento del ricorso proposto unicamente dal socio accomandante nei confronti dell’Ufficio avverso l’avviso di accertamento inerente alla propria posizione di accomandante titolare della quota dell’85% sul presupposto che, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, essa non fosse entrata nel merito della controversia.

Così facendo la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui l’accertamento del vizio di difetto dell’integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432).

Ciò premesso, la sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè ciascuna resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza confoiiiie: tra le molte si vedano Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7789).

L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società, in persona del socio accomandatario quale legale rappresentante della società e dell’accomandatario stesso in proprio, essendo la controversia, pur originata dalle separate impugnazioni, sostanzialmente una.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio al giudice di primo grado (CTP di Venezia), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando la nullità dell’intero processo, e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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