Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14719 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22214/2014 R.G. proposto da:

C.D., S.M., PROGETTO CASA S.A.S. DI

C.D. & C. società cessata, quest’ultima in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, rappresentati tutti giusta delega

in atti dall’avv. Leonardo Vernillo e con domicilio eletto in Roma,

presso lo studio dell’avv. Antony Lavigna in via Basento n. 57;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 2588/1/14 depositata il 10/03/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio relativamente ai recuperi IRPEF ed IRAP e quindi in parte confermato la pronuncia della CTP di Napoli che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP 2002 quanto ai ricorrenti persone fisiche, soci della ricorrente società, ed IVA 2002 quanto alla società medesima;

– avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione la società PROGETTO CASA s.a.s. e i suoi soci con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancato esame della pregiudiziale di inammissibilità, per non avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio, come invece dovevasi in quanto privo di specifici motivi di doglianza;

– il motivo è infondato;

– invero, come si evince dal contenuto dell’atto di appello erariale, debitamente trascritto in ricorso nel rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, l’Ufficio ha effettivamente svolto censure adeguatamente precise e circostanziate (pag. 5 del ricorso per cassazione, primo capoverso e secondo capoverso), riferibili al contenuto decisorio della pronuncia impugnata (pag. 5 del ricorso per cassazione, quarto e quinto capoverso) e quindi puntualmente diretta a contrastare il decisum della sentenza resa dalla CTP; correttamente quindi il giudice del gravame ha ritenuto ammissibile l’impugnazione;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per errata applicazione di norme di legge per avere la CTR erroneamente interpretato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 ritenendo adeguata la prova della maggior pretesa tributaria in assenza di elementi certi e diretti ma solo in forza di prove presuntive e di “elementi utilizzabili a livello indiziario” applicabili solo in caso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 (c.d. accertamento induttivo) e non in questo caso, avendo l’Ufficio adottato il metodo di accertamento analitico-induttivo;

– il motivo è infondato;

– invero, la CTR ha ritenuto provata la pretesa manifestata nell’avviso di accertamento qui contestato (relativa a omessa fatturazione di ricavi derivanti da cessioni di beni per circa Euro 201.188,26) in forza di una serie di elementi di fatto presuntivi, analiticamente indicati oltre che singolarmente e complessivamente valutati in motivazione: le dichiarazioni del sig. G., le annotazioni in calce al bilancio di esercizio dell’impresa di costui, la specifica degli assegni emessi in pagamento, le copie di tre di tali assegni due dei quali recanti anche il soggetto prenditore, coincidente con la società ricorrente Progetto Casa;

– da tali elementi ben può presuntivamente trarsi prova della pretesa erariale, nel contesto dell’accertamento analitico-induttivo che risulta qui concretamente adottato dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando il diritto del contribuente a fornire prova contraria;

– questa Corte, sul punto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha recentemente chiarito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019) come in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchè l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.;

– nel caso che ci occupa, l’Erario ha adottato il metodo analitico-induttivo, ponendo alla base del proprio accertamento elementi presuntivi di natura indiziaria, come gli era consentito, a fronte dei quali “la società contribuente nulla ha provato…salvo ad opporre la sola affermazione (apodittica e poco compatibile con l’entità delle operazioni e la qualità del G.) che si potè trattare eventualmente di vendite al minuto” (ultima pag. secondo capoverso sentenza CTR);

– conclusivamente il ricorso è rigettato;

– la soccombenza è regolata dalle spese;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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