Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14719 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29361/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 28.9.07, depositata il 17/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.P. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento col quale si rettificava il reddito dichiarato dalla contribuente, esercente attività di snack bar, per l’anno 2002, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova del maggior reddito accertato in relazione alla vendita dei panini e, in particolare, non aveva prodotto le fatture sulla base delle quali si era desunto il quantitativo di pane acquistato dalla contribuente e il peso di ciascun panino.

I primi due motivi di ricorso (coi quale, deducendosi vizio di motivazione, si rileva che i giudici d’appello non avevano spiegato perchè avevano ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’Ufficio nonostante le specifiche deduzioni dello stesso dinanzi alla C.T.R. – non contestate ex adverso – circa la corrispondenza tra i dati riportati nell’avviso e le relative fatture nonchè la produzione dell’istanza di accertamento con adesione con la quale lo stesso contribuente aveva riconosciuto la corrispondenza dell’avviso opposto con quanto emergente dalle fatture, evidenziando che nelle suddette fatture era stato commesso un errore dal fornitore) è manifestamente fondato, posto che, come risultante dalla narrativa in fatto della sentenza impugnata, nelle proprie controdeduzioni in appello la contribuente aveva affermato che l’Ufficio non aveva effettuato accertamenti sul tipo di pane utilizzato, limitandosi a quanto indicato nelle fatture del fornitore, così implicitamente riconoscendo che i dati presi a base dell’accertamento corrispondevano a quelli risultanti dalle fatture, con la conseguenza che la motivazione della suddetta sentenza, siccome fondata sulla mancata produzione di tali fatture, risulta illogica, in quanto detta produzione non avrebbe aggiunto nulla a quanto già pacifico in atti, controvertendosi non circa i dati – pacifici – riportati nelle fatture de quibus, ma circa la corrispondenza – negata dalla contribuente – di alcuni dei suddetti dati – quelli relativi al peso di ciascun panino – con la reale fornitura di pane ricevuta.

L’ulteriore vizio di motivazione denunciato col terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dalla ritenuta manifesta fondatezza dei primi due, che rimette in discussione l’intera motivazione della sentenza in esame, essenzialmente fondata sulla mancata produzione di una prova documentale il cui contenuto risulta pacifico tra le parti.

I primi due motivi di ricorso devono essere pertanto accolti, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA