Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14719 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 27866 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

P.C.P.D., (C.F.: (OMISSIS));

L.S. (C.F.: (OMISSIS));

D.G.N. (C.F.: (OMISSIS)) C.M.S. (C.F.:

(OMISSIS)) M.A. (C.F.: (OMISSIS));

LO.Ba. (C.F.: (OMISSIS));

B.G. (C.F.: (OMISSIS));

PA.An. (C.F.: (OMISSIS));

C.D. (C.F.: (OMISSIS)) M.G. (C.F.:

(OMISSIS));

D.G. (C.F.: (OMISSIS)) S.C. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Rosaria Manconi (C.F.: MNC RSR 57C67 A380Q);

– ricorrenti –

nei confronti di:

S.G.A. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore Roberto Romagnoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dall’avvocato Ernesto Sparano (C.F.: SPR

RST 39803 F839Y);

– controricorrente –

nonchè

SAIA S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari

n. 595/2015, pubblicata in data 2 ottobre 2015, notificata in data

28 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI

La Corte rileva in via preliminare che non vi è prova del regolare perfezionamento della notificazione del ricorso alla società SAIA S.r.l. in liquidazione (società debitrice), effettuata a mezzo del servizio postale, non essendo stato prodotto il relativo avviso di ricevimento.

La notificazione in questione deve pertanto essere rinnovata nel termine che all’uopo viene fissato in dispositivo, rinviandosi la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte:

dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a SAIA S.r.l. in liquidazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia all’uopo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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