Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14719 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 05/07/2011), n.14719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28864/2008 proposto da:

DOTT. EMANUELE RAMPINO S.A.S., in persona del legale rappresentante

pro tempore, e DOTT. R.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO

RAFFAELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato MELLONE DONATO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

azienda sanitaria locale LECCE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CAPUTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PORTALURI PIER LUIGI, giusta delega in atti e da

ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2338/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/11/2007 R.G.N. 1418/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MELLONE DONATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Con distinti ricorsi depositati il. 27 maggio 1996 la A.U.S.L. LE/(OMISSIS) proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 360 e n. 361/96 emessi dal Giudice del lavoro di Lecce, con i quali le era stato ingiunto i 1 pagamento in favore della società Rampino Emanuele s.a.s. e di R.E. delle somme di L. 2.607.310 e di L. 4.377.649, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali eseguite nel 1995 dagli opposti in regime di convenzionamento con l’ente, in quanto le somme in questione si riferivano a competenze professionali relative a prestazioni con radio isotopi attivi eseguite senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge.

2. Il Tribunale di Lecce, quale giudice del lavoro, con sentenze del 13 maggio 2005, accoglieva le opposizioni e, per l’effetto, revocava i decreti ingiuntivi opposti, condannando gli opposti al pagamento delle spese processuali.

3. Proponevano appello la società Rampino Emanuele s.a.s. e il Dott. R.E. con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e sostenevano che tutte le prestazioni eseguite non prevedevano l’utilizzo di sostanze radioattive, trattandosi di ordinarie analisi di laboratorio.

I suddetti ricorsi venivano rigettati dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 2338 del 2007.

4.Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza R. E. e la società Dott. Emanuele Rampino s.a.s., prospettando tre motivi di ricorso.

5.Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria locale Lecce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c..

Il ricorrente contesta la statuizione della sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto prive di rilievo alcune sentenze passate in giudicato, in quanto intervenute in un contesto diverso e tra parti diverse.

Ed infatti, espone il ricorrente, le sentenze n. 1783 del 1986 e n.189 del 1992 del Pretore di Lecce, passate in giudicato, fanno stato nei confronti delle parti dr. R. – USL e nei confronti della AUSL, in quanto successore di quest’ultima e, quindi, della USL Le/(OMISSIS). Dalle stesse si evince il diritto del dr. R. ad effettuare analisi chimiche, con uso di radioisotopi, in convenzione, senza la necessità di preventiva autorizzazione D.P.R. n. 185 del 1964, ex art. 96 e quindi il diritto a percepire i relativi compensi per le analisi effettuate.

In ordine al suddetto motivo di ricorso è stato formulato il seguente quesito di diritto:

se la sentenza civile passata in giudicato, resa nel giudizio tra il privato professionista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, da una parte, e la Unità sanitaria Locale dall’altra, abbia la stessa efficacia di giudicato anche nei confronti delle Aziende unità sanitarie locali e poi ancora nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, succedute ope legis alle USL disciolte.

1.1. Il motivo non è fondato.

Dalla lettura del quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, si rileva che l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito atterrebbe al mancato rilievo attribuito ad alcune sentenze civili passate in giudicato che integrerebbero il c.d. giudicato esterno, essendosi ritenuto non sussistente il requisito soggettivo dell’identità delle parti.

1.2.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass., sentenza n. 2786 del 2006).

1.3.Per quanto attiene al rapporto tra USL e ASL è opportuno ripercorrere, in sintesi, la relativa disciplina.

Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 4, ha stabilito che l’unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (comma 1), demandando alle regioni, nell’ambito delle proprie competenze, la regolamentazione delle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali (comma 5) e, in particolare, la disciplina del finanziamento (lett. d) e l’individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali (lett. c).

Successivamente, al fine di disciplinare gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per l’acquisto di beni e servizi, la L. n. 724 del 1994. art. 6, comma 1, ha stabilito che “in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali” e prevedendo, a tal fine, che le regioni disponessero apposite “gestioni a stralcio”, con conseguente individuazione dell’ufficio responsabile delle medesime.

Quindi, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, ha disposto che per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le “gestioni a stralcio” erano trasformate in “gestioni liquidatorie”, le cui risultanze, relative all’accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, “ai competenti organi regionali”.

Come la Corte costituzionale ha sancito, poichè i precetti di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, ultima parte, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, in nessun caso la legislazione regionale può confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali con l’ordinaria gestione delle ASL. Ciò al duplice fine di sottrarre le ASL al peso delle preesistenti passività a carico delle USL e di fornire ai creditori di queste ultime la necessaria certezza sulla titolarità passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi su cui soddisfarsi (Corte costituzionale, sentenze n. 89 del 2000, n. 25 del 2007, n. 116 del 2007).

1.4. Gli orientamenti giurisprudenziali, che questa Corte ribadisce, e il quadro normativo sopra delineato, mettono in evidenza come correttamente, ed in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto che nessun valore potevano avere le sentenze, alle quali ha fatto riferimento parte ricorrente, intervenute tra parti diverse.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettata contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione di prove decisive.

Espone parte ricorrente che la sentenza impugnata nella parte motiva, per un verso, eleva a piena prova ciò che è mera allegazione difensiva della AUSL/ASL (cioè l’affermazione che le analisi sono state effettuate con la metodica RIA), per altro verso non fornisce alcuna motivazione circa la valenza della sentenza del pretore penale di Lecce in data 1 dicembre 1995, che assolveva il dr. R. dal reato previsto dal D.P.R. n. 185 del 1964, artt. 96 e 141 e che aveva accertato che presso il laboratorio chimico in questione non vi erano reagenti chimici radioattivi che consentissero l’utilizzo di tecniche radioimmunologiche.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito:

se sostanzi il vizio di contraddittorietà della motivazione, la sentenza che affermi provati fatti solo allegati da una parte in causa, negando qualsivoglia effetto probatorio al giudicato penale intervenuto sui medesimi fatti oggetto del procedimento civile.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione dell’art. 96 e del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 102.

Avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame le suddette disposizioni. Le stesse, tuttavia, si riferiscono alle indagini diagnostiche o ai trattamenti terapeutici “in vivo”, cioè a quelle indagini ovvero a quelle cure per le quali il paziente entra direttamente in contatto con radiazioni emesse da sostanze radioattive o da radiazioni emesse da apparecchi che emettono radiazioni (tipo Raggi X, ecc.). Non si riferiscono, invece, alle analisi chimiche effettuate in laboratorio, nel corso delle quali “in vitro” vengano utilizzate le sostanze- reagenti chimici radioattivo che emettono radiazioni.

Erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto applicabile alla professione di chimico la medesima normativa dettata per gli ambulatori medici.

In ordine al suddetto motivo di ricorso è stato articolato il seguente quesito di diritto:

se la professione di chimico, come disciplinata dal R.D. n. 842 del 1928 (e successive integrazioni), sia subordinata al medesimo regime autorizzativo previsto dall’abrogato D.P.R. n. 185 del 1964 per istituti, gabinetti medici, reparti ed ambulatori, ovvero dal D.Lgs. n. 230 del 1995 per l’attività di diagnosi, terapia o ricerca medica.

3.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

3.2.Per quanto concerne la denuncia di vizio di motivazione, è da evidenziare che risulta generica l’illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ed inoltre che detta denuncia investe anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando pertanto come tale inammissibile e, in parte qua, assorbita dalla censura di violazione di legge esposta nel terzo motivo di ricorso.

E’ noto che il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass., n. 4961 del 2010, Cass., S.U., n. 5802 del 1998).

Peraltro, la Corte d’Appello motivava con argomentazioni logiche e congruenti il punto in questione. Ed infatti, il giudice di appello ha affermato che il fatto per il quale il R. veniva giudicato riguardava un periodo pregresso (1993) rispetto a quello per cui era causa, e che il giudicato penale non può fare stato verso terzi.

Affermava la Corte d’Appello, altresì, che l’esecuzione di dette prestazioni con metodiche RIA è confermata dalle distinte riepilogative depositate in primo grado dagli appellanti.

In ogni caso, rilevava il giudice di appello, le prestazioni per cui è causa (in particolare T3/T4) erano incluse nella branca della “Medicina Nucleare”, per la cui esecuzione devono essere impiegati reagenti radioattivi.

La congruità della motivazione trova conferma anche nella disciplina giuridica del giudicato penale nei processi civili.

Occorre ricordare, in proposito, che l’art. 654 c.p.p. stabilisce che, “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato che il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi – quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile (Cass., n. 4961 del 2010). Il citato art. 654, è bene ribadirlo, esclude comunque l’efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile.

3.3.Quanto alla dedotta violazione del D.P.R. n. 185 del 1964, artt. 96 e 102 (le suddette disposizioni sono state abrogate dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230), occorre ricordare che l’art. 14 dell’accordo collettivo nazionale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, approvato con D.P.R. 16 maggio 1980, che stabilisce al primo comma, che “alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purchè i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca di medicina nucleare.

Il disposto del comma precedente si applica anche ai professionisti o strutture che abbiano presentato alla data del presente accordo domanda di autorizzazione ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie o di leggi regionali, purchè in possesso dei requisiti tecnici richiesti”.

Come già ritenuto dal Consiglio di Stato (C.d.S., Sezione 5^, decisioni n. 584 del 1999, n. 27 del 1991), detta disposizione non ha comportato una automatica estensione delle convenzioni, in assenza di una verifica preventiva avente ad oggetto l’esistenza in capo all’interessato dei requisiti tecnici richiesti.

Tale interpretazione trova conferma in quanto previsto dal suddetto D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 27, la cui rubrica reca “Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni”, che ha stabilito al primo comma “gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonchè l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”. Ciò, tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 273, comma 2, che ha disposto l’abrogazione del D.P.R. n. 185 del 1964, “i riferimenti al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto legislativo”.

Di tali principi, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione con motivazione, come si è osservato, congrua ed esente da vizi.

4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 56,00 per esborsi, Euro 2000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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