Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14718 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17483/2012 R.G. proposto da:

G.C. s.r.l., unipersonale in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata difesa giusta delega in

atti dall’avv. Sabato Pisapia e con domicilio eletto in Roma, al

Corso Vittorio Emanuele II n. 154 presso lo studio degli avv.ti

Luigi Giuliano e Vincenzo Sparano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno n. 482/12/11 depositata il

08/11/2011 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello della società contribuente e quindi confermato la pronuncia della CTP di Salerno che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA 2005;

– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione G.C. s.r.l. uninominale con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (art. 342 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’appello della società contribuente in quanto privo di specifici motivi di doglianza;

– il motivo è inammissibile;

– invero, il tenore e il contenuto della censura, diretta a colpire la statuizione della CTR secondo cui la sentenza è stata impugnata “a mezzo della riproposizione delle stesse doglianze in prime cure”, risultando in concreto “l’appello (…) inammissibile negli stessi sensi dell’eccezione dell’ufficio appellato per come in narrativa”, rendevano necessaria la trascrizione in ricorso per cassazione dell’atto di appello, il cui contenuto non risulta nella sentenza della CTR campana nè l’atto in parola è prodotto autonomamente nel presente giudizio e neppure è indicato il locus processuale ove l’atto è stato prodotto;

– solo in tal modo, nel rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso, questa Corte sarebbe stata messa in grado di conoscere e valutare l’effettiva o meno specificità dei motivi di appello, e quindi sarebbe stata messa in grado di decidere in ordine alla fondatezza del motivo di ricorso;

– a tal fine invero, non risulta bastevole la semplice sintesi dei motivi operata a pag. 19 e 20 dell’atto della società contribuente, che in quanto sintesi degli stessi non consente alcuna adeguata verifica sul contenuto dell’appello di cui si è detto;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per insufficiente e/o carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4) per avere la CTR reso motivazione insufficiente in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a dichiarare inammissibile il gravame del contribuente;

– il ridetto motivo è infondato;

– invero, dalla lettura del provvedimento si evince come la CTR abbia adeguatamente illustrato, sia pure in sintesi e in punti diversi della propria decisione, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile l’appello: la sentenza della CTP è stata impugnata, secondo il giudice del secondo grado di merito “a mezzo della riproposizione delle stesse doglianze in prime cure”; ne è derivato quindi che, poichè meramente iterative delle difese di prime cure e quindi non dirette a censurare le statuizioni della sentenza della CTP, le censure svolte nell’appello sono state giustamente ritenute inammissibili;

– in tal senso è ferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017) secondo la quale l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (v. anche Cass. Sez. UU., Sentenza n. 28332 del 05/11/2019);

– conclusivamente il ricorso è rigettato;

– la soccombenza è regolata dalle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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