Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14718 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 20678 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

P.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Massimo Clementi (C.F.:

CLMMSM45L09H501Z);

– ricorrente –

nei confronti di:

CASTELLO FINANCE S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata da

ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

R.G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Benedetto Gargani (C.F.:

GRGBDT57T21Z614E) e Guido Gargani (C.F.: GRGGDU63B25H501D);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma n.

8649/2014, depositata in data 15 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Massimo Clementi, per il ricorrente;

l’avvocato Roberto Catalano, per delega dell’avvocato Benedetto

Gargani, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. propose opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con due diversi ricorsi, nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti da Castello Finance S.r.l., a mezzo della mandataria Italfondiario S.p.A..

Il giudizio di merito, instaurato dall’opponente con unico atto di citazione davanti al Tribunale di Roma, si è concluso con il rigetto dell’opposizione originata dal ricorso in data 26/27 maggio 2009 e con la dichiarazione di inammissibilità di quella originata dal ricorso in data 16 ottobre 2009.

Ricorre il P., sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste Italfondiario S.p.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, risulta infatti a questi notificata in data 13 giugno 2014 (cfr. doc. 3 produzione di parte controricorrente).

La notifica in questione deve ritenersi regolare, in quanto effettuata al procuratore dello stesso ricorrente, presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, in (OMISSIS) e consegnata a soggetto dichiaratosi incaricato della ricezione degli atti, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, il che non richiede alcuna ulteriore comunicazione, a differenza dell’ipotesi di cui al comma 3 della medesima disposizione (consegna dell’atto al portiere o a un vicino), che nella specie non ricorre.

A nulla rileva la circostanza che circa un mese prima di tale notifica (e precisamente in data 14 maggio 2014) il procuratore del ricorrente avrebbe trasferito il proprio studio professionale in (OMISSIS) (secondo quanto emerge dalla certificazione del Consiglio dell’Ordine allegata alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

Proprio presso tale ultimo indirizzo, la società controricorrente tentò infatti inutilmente di notificare la stessa sentenza in data 27 maggio 2014, ma il professionista ivi risultò “trasferito”.

La notificazione ha invece avuto buon fine il 13 giugno 2014 proprio nel domicilio eletto, come già visto, con consegna dell’atto a soggetto dichiaratosi incaricato della ricezione degli atti, raggiungendo il suo scopo, il che impedisce di ravvisare alcuna nullità.

La notifica del ricorso è poi avvenuta con atto spedito in data 16 agosto 2014, certamente successiva ai sessanta giorni dalla suddetta data del 13 giugno 2014 (come riconosce lo stesso ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

La sentenza impugnata deve pertanto ritenersi passata in giudicato. L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei relativi motivi.

2. La notifica del controricorso è invece effettivamente irregolare, come eccepito dallo stesso ricorrente, in quanto nel presente giudizio quest’ultimo ha eletto domicilio in Roma, (OMISSIS).

Anche la notifica del controricorso è stata effettuata nel vecchio indirizzo di (OMISSIS), ma in tal caso non può ritenersi regolare il precedente tentativo di notificazione presso il domicilio eletto, in quanto (come eccepito dal ricorrente) esso risulta effettuato in (OMISSIS) e non in (OMISSIS). La costituzione della società controricorrente può quindi ritenersi regolare ai soli fini della partecipazione del procuratore alla discussione orale.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Il complessivo iter processuale giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Dal momento che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio, sebbene il ricorso risulti notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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