Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14718 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29344/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
PAIFIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato QUERCIA Luigi, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BARI del 18/09/07, depositata il 23/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Paifin s.r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica parziale Iva relativo al 1997) la C.T.R. Puglia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente).
Preliminarmente, in relazione alla dedotta inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della procura, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, allorchè l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (v. Cass. n. 11227 del 2007).
Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, si rileva che la motivazione della predetta è solo apparente perchè priva di una valutazione critica delle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado e di un esame dei motivi di impugnazione) è manifestamente fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la mancanza di motivazione che da luogo a nullità della sentenza si verifica sia nei casi di radicale carenza della predetta motivazione, sia nei casi in cui essa sia soltanto apparente, ad esempio nelle ipotesi in cui una motivazione dal punto di vista formale e materiale esiste, ma non è in alcun modo idonea a consentire la verifica dell’esattezza dell’iter logico seguito dal giudice (v. Cass. n. 702 del 1991). Tanto premesso (e considerato che nella specie trattasi di sentenza che pronuncia su di una impugnazione con la conseguenza che anche in relazione a tale sua funzione deve essere valutata la sussistenza e/o l’apparenza della relativa motivazione) giova rilevare che, mancando nella sentenza de qua (anche nella parte della narrativa in fatto) una -eventualmente anche assai sintetica – esposizione delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e di quelle fatte valere con l’atto di impugnazione, non risulta possibile, sulla base delle sole generiche affermazioni esposte nei “motivi della decisione” ricostruire l’iter logico seguito dai giudici d’appello per confermare la decisione di primo grado.
La manifesta fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Puglia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010