Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14718 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7709/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza del

23/03/2016 nel procedimento vertente tra:

U.F., da una parte, e EQUITALIA SUD SPA, dall’altra, ed

iscritto al n. 9675/2015 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale CELESTE Alberto, che, visto l’art. 380 ter

c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza

d’ufficio, e dichiari competente il Giudice di Pace di Salerno, con

le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ordinanza del 23 marzo 2016, il Tribunale di Salerno ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione alla causa introdotta da U.F. nei confronti di Equitalia Sud S.p.a., avente ad oggetto l’opposizione avverso il fermo amministrativo per il mancato pagamento di cartelle esattoriali inerenti a violazioni del Codice della strada, sul rilievo che la competenza spetterebbe al Giudice di Pace;

in relazione alla causa in parola il Giudice di pace di Salerno, con sentenza del 22 settembre 2015, aveva già dichiarato la sua incompetenza, ritenendo competente il Tribunale di Salerno;

U. ed Equitalia Sud S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato competente il Giudice di pace di Salerno, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile – 3, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

in particolare, è stato richiesto un intervento chiarificatore in relazione a) alla natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento; b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo;

appare, pertanto, necessario rinviare la decisione del presente regolamento all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni rimesse con le ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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