Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14718 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19462/2019 proposto da:

O.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. O.D., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 6 maggio 2019, n. 2278/2019, reiettivo della sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensive.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

L’adito tribunale ha formulato un giudizio di complessiva inattendibilità del racconto, oltre che di insussistenza dei presupposti per l’invocata protezione internazionale.

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, posta dal ricorrente, in rapporto al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Questa Corte ha già affermato, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 5 novembre 2018, n. 28119).

3. I due motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 2, 3 CEDU”, ascrivendosi al tribunale di aver respinto la domanda di protezione internazionale nel “silenzio assoluto sul conflitto con i nomadi fulani nella Nigeria”. nonchè di aver omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza e nei paesi di permanenza, avuto riguardo soprattutto al periodo trascorso in Libia.

II) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, non avendo l’impugnata decisione considerato, ai fini del rilascio del permesso umanitario, la condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine”.

4. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè evidentemente connesse, sono complessivamente inammissibili.

4.1. Questa Corte, ancora di recente (cfr. Cass. n. 18431 del 2019), ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria”, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

4.1.1. In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma, esclusivamente, su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (art. 3, comma 5, del medesimo D.Lgs.). Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 17069 del 2018). Al contrario, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in quanto la richiesta di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197 del 2015).

4.1.2. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato costantemente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

4.1.3. Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere dell’Autorità Giudiziaria di cooperazione istruttoria, e, quindi, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, poichè è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè, d’altronde, avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5.

4.2. Nella specie, il Tribunale di Brescia, ha sostanzialmente condiviso la valutazione di scarsa credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione territoriale, con valutazione in fatto qui evidentemente non sindacabile (cfr. Cass. n. 3340 del 2019, secondo cui “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del Cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Il Tribunale ha correttamente applicato i parametri normativi per valutare la credibilità del racconto del richiedente, esaminando i fatti allegati e confutandone in dettaglio l’attendibilità (pag. n. 2 del decreto impugnato, in particolare, circa l’aggressione subita dal padre e dal medesimo ricorrente ad opera dei pastori fulani).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”), se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità – cfr. Cass., SU. n. 8053 del 2014 – in cui è prospettabile, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012,: vizio motivazionale, nella specie, peraltro non denunciato su questo specifico aspetto. Il Tribunale ha ponderato la situazione sociale, politica ed economica del Paese (Nigeria) di provenienza del ricorrente (dove, dunque, questi andrebbe, se del caso, rimpatriato), escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e ciò contrasta con quanto il ricorrente invoca con riferimento alla invocata protezione umanitaria.

4.3. Deve anche ricordarsi che, quanto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), stante il giudizio di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione, la stessa non avrebbe comunque potuto riconoscersi, nè sarebbero stati dovuti dal giudice ulteriori accertamenti sulla corrispondente istanza (cfr. Cass. n. 4829 del 2019).

4.4. Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda scarsamente credibile, riguardo alla quale, evidentemente, non vi era alcun dovere di cooperazione istruttoria e che doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità: credibilità che il giudice di merito ha escluso, con giudizio qui non ulteriormente sindacabile per le ragioni già precedentemente evidenziate.

4.5. Quanto, infine, all’invocato riconoscimento della protezione umanitaria, è evidente che la scarsa attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che, al fine di valutare se il richiedente abbia ivi subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del Paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente, come si è già detto, l’attivazione dei poteri officiosi.

4.5.1. Nella specie, il Tribunale ha correttamente escluso che la domanda in esame fosse soggetta alla normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, trattandosi di domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. La domanda, da scrutinare, pertanto, sulla base delle norme in vigore al momento della sua presentazione, imponeva l’accertamento della Sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, ai fini, peraltro, del rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L. (Cass. Sez. U., 13/11/2019, n. 29459). Tuttavia, il Tribunale ha escluso la sussistenza della condizione di “vulnerabilità” del richiedente, dopo aver verificato, all’esito di una valutazione individuale, la sua condizione soggettiva e la sua capacità lavorativa, comparate con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio.

4.6 Il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, svolge doglianze totalmente generiche, senza alcun specificazione individualizzante relativa alla sua vulnerabilità soggettiva alla situazione della Nigeria. Il ricorrente sollecita un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante descrizione della situazione generale della Nigeria, in cui non sussiste una situazione di generale pericolosità per la vita delle persone.

4.7. Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda scarsamente credibile, che, evidentemente, doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità: credibilità che il giudice di merito ha escluso, con giudizio qui non ulteriormente sindacabile per le ragioni già precedentemente evidenziate.

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del giudizio di cassazione, non avendo ivi svolto attitivà il Ministero.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (essendo a tal fine irrilevante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di controbuto unificato pari a quello previsto per il ricorso perincipale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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