Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14717 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10948/2013 proposto da:

H.A., (OMISSIS), H.E.M., H.K., (OMISSIS),

A.F. (OMISSIS), H.S.E. (OMISSIS), H.L.

(OMISSIS), H.Y. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa GIOVANNA BARBOTTO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. C.A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., FONTANETO AUTOSERVIZI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 218/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato GIOVANNA BARBOTTO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I prossimi congiunti di persona deceduta in esito a investimento da parte di un autobus mentre procedeva a piedi – con altra persona – sul margine destro dell’autostrada, propongono ricorso per cassazione, affidato a ventuno motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino (del 23 febbraio 2012). La decisione impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, la quale ha rigettato la domanda di danni proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti del conducente dell’autobus, della locataria dell’autobus e della assicurazione, avendo ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse esclusivamente attribuibile ai pedoni.

Si difende con controricorso l’Assicurazione che deposita memoria.

Non si difendono gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito, in esito al riesame delle risultanze probatorie e delle censure proposte con l’impugnazione, nel confermare la decisione del primo giudice, ha escluso qualunque profilo colposo in capo al conducente dell’autobus, con superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, ed ha ritenuto attribuibile il sinistro al comportamento imprudente della vittima, quale fattore causale esclusivo dell’evento.

2. I ricorrenti, attraverso il frazionamento delle argomentazioni spese dalla Corte di merito, impugnano la decisione mediante censure che si snodano con ripetizioni e sovrapposizioni lungo i ventuno motivi, nei quali – anche al di là della enunciazione nella rispettiva rubrica – le violazioni di legge sono inestricabilmente intrecciate con tutti i difetti motivazionali previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Tale tecnica espositiva, adottata nel ricorso, rende estremamente difficile individuare con estrema precisione le censure rispetto ai motivi formulati; di conseguenza i riferimenti cui si ricorrerà nel prosieguo devono intendersi meramente indicativi e non esaustivi.

3. Con l’obiettivo della affermazione della responsabilità esclusiva del conducente dell’automezzo, i ricorrenti svolgono censure che, in estrema sintesi, possono accorparsi in tre gruppi.

Il primo gruppo (in particolare, dal primo al sesto) si sostanzia nella invocazione della violazione delle norme del C.d.S., ed in particolare della disposizione che vieta la circolazione ai pedoni in autostrada, oltre che della violazione dell’art. 2054 c.c. e dei principi sul nesso di causa. Si sostiene che, erroneamente, il giudice: – avrebbe tratto dal comportamento del pedone contrario alla legge l’esclusiva responsabilità dello stesso, nonostante la norma che vieta il comportamento sia solo di tipo precauzionale; – avrebbe escluso ogni comportamento colposo in capo al conducente dell’autobus.

Il secondo gruppo (in particolare, dal settimo al tredicesimo) si sostanzia nella deduzione di difetti motivazionali – tutti evocati – nella valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali risulterebbe la colpevole condotta del conduce dell’autobus anche mediante diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il terzo gruppo (in particolare, dal quattordicesimo al ventesimo) si sostanzia nella critica alla ricostruzione del sinistro quale risultante dalla consulenza tecnica fatta propria dal giudice, invocando le tesi del consulente di parte, oltre che nella denuncia della mancata ammissione di una consulenza cinematica (ventunesimo).

3.1. Il ricorso, che presenta molte censure inammissibili, può dirsi sostanzialmente infondato.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., in esito alla ricostruzione del sinistro stradale quale emergente dalla valutazione delle risultanze istruttorie. Ha ritenuto superata la presunzione di colpa del conducente del mezzo essendo emerso – dalle condizioni di tempo e di luogo – che egli non avesse avuto alcuna possibilità di prevenire l’evento o di vedere in tempo i due pedoni lungo il margine dell’autostrada, con conseguente esclusione del nesso di causa. Inoltre, ha ricostruito la condotta dei pedoni quale causa esclusiva del sinistro. E, per pervenire a tali conclusioni, ha valutato la condotta del conducente e dei pedoni, facendo corretta applicazione delle norme del codice della strada.

Tutti i profili motivazionali, non sono altro che censure sulle valutazioni del giudice di merito miranti ad una ricostruzione del sinistro favorevole agli attori, con l’inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di una nuova valutazione dei fatti di causa.

Pure inammissibili sono le censure riproposte rispetto alla consulenza tecnica, alle quali, peraltro, il giudice del merito aveva già fornito compiuta risposta.

Così come inammissibile è la doglianza della mancata disposizione di una consulenza cinematica, essendo tale scelta sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice che, nella specie, ha ritenuto la ricostruzione del sinistro compiuta dal giudice di primo grado fondata su plurimi elementi esaustivi.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della Assicurazione controricorrente. Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA