Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14717 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26146/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 12,

presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura ad litem, per atto notaio Achille Giannitti

di Gioiosa Ionica, in data 23.6.2009, n. rep. 40633, che viene

allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 30/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del 5.6.08,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.L. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento Iva e Irap relative agli anni di imposta 1998 e 1999) la C.T.R. Calabria riformava le sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente), dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo per nullità del prodromico avviso di accertamento, determinata dalla mancata conoscenza da parte del contribuente del p.v.c. richiamato per relationem nel suddetto avviso e dalla mancata convocazione: da parte dell’Ufficio, del contribuente che aveva proposto istanza di accertamento con adesione.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si censura le sentenza impugnata per aver deciso su di una questione – mancata conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente – proposta per la prima volta in appello) è manifestamente fondato, risultando dalla stessa narrazione in fatto della sentenza impugnata che la questione della mancata conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente non era stata posta nel ricorso introduttivo in primo grado.

Anche il secondo motivo (col quale, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella esattoriale per nullità del prodromico avviso, senza considerare che tale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere nei prescritti termini) è manifestamente fondato, posto che il mancato rispetto del termine per ricorrere previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e, sul piano sostanziale, la definitività dell’atto non impugnato nei termini, con la conseguenza che nella specie non poteva essere fatta valere la asserita nullità del prodromico avviso di accertamento, posto che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, poteva proporsi, unitamente all’impugnazione di atti successivi, l’impugnazione di atti precedenti solo se ed in quanto non notificati (circostanza nella specie non dedotta).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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