Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14717 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4395/2016 proposto da:

B.F., G.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO BERTI;

– ricorrenti –

contro

B. S.A.S. DI B.P. & C IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. S. MANCINI 2, presso lo

studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LILIANA TALARICO;

B.A., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA P.S. MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO

CAPUA, rappresentati e difesi dall’avvocato LILIANA TALARICO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1298/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella cAmera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 19 settembre 2008, B.R. & Figli snc ed i suoi soci B.A. e P. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, B.E., chiedendo il risarcimento dei danni causati dall’illegittima iscrizione di ipoteca effettuata da B.A.; il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1357/2014, rigettava la domanda degli attori, ma compensava le spese di lite; B.E. appellava la sentenza, dolendosi di tale avvenuta compensazione delle spese; la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1298/2015, rigettava il gravame, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado di lite.

G.M.G. e B.F., eredi di B.E., hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla base di un motivo; gli intimati hanno presentato atto di mera costituzione.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Firenze confermato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado senza che ricorressero i presupposti di legge e rinvenendone le ragioni non nella sentenza di prime cure, quanto nella distinta sentenza n. 1241/2007 emessa sempre dalla Corte di Appello di Firenze fra le medesime parti. Tale censura è manifestamente infondata.

Invero, nei giudizi, come quello in esame, instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente al 1 marzo 2006 (ovvero a seguito della sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a e succ. modif. ed integr.), la compensazione delle spese giudiziali può essere disposta, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza”, e non, come previsto dal testo attualmente vigente del menzionato art. 92 c.p.c., per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (Cass., Sez. 6-3, 29 maggio 2015, n. 11284). I giusti motivi di compensazione totale delle spese, da indicare esplicitamente in motivazione, possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della fattispecie (come aveva motivato il Tribunale di Firenze) ed essere poi integrati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, entro i limiti del devolutum, purchè la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi di fatto diversi da quelli ritualmente acquisiti (Cass., Sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4889; Cass., Sez. 6-2, 23 dicembre 2010, n. 26083; Cass. Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7766).

Nella specie, la Corte di Firenze ha integrato la laconica esplicitazione del primo giudice, facendo riferimento all’accertata inesistenza del credito ed alla presenza dell’elemento della colpa e, quindi, alle risultanze desumibili pure dal precedente giudizio intercorso fra le parti, che costituiva il presupposto della domanda degli attori in primo grado e dell’eccezione di inammissibilità formulata dallo stesso B.E..

Il ricorso deve essere perciò rigettato.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto utili difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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