Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14716 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11978/2014 proposto da:

N.G., nella qualità di titolare dell’omonima ditta di

soccorso stradale – rimessaggio, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI ANTAMORO, presso lo studio dell’avvocato IACINO ANNA E

SCHIPANI CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER

PARISE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende giusta atto di costituzione;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 141/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 19/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Avendo N.G. citato davanti al giudice di pace di Crotone il Ministero della giustizia ex art. 2041 c.c., per la propria attività di custodia di un’auto sottoposta a sequestro penale, chiedendone quindi la condanna a pagargli Euro 905,50 oltre Iva al rilascio della fattura, e avendo il Ministero resistito, con sentenza n. 1025/2008 l’adito giudice accoglieva la domanda. Il Ministero proponeva appello che con sentenza del 25 ottobre 2012 – 19 gennaio 2013 il Tribunale di Catanzaro accoglieva, dichiarando improponibile la sussidiaria domanda ex art. 2041 c.c., per l’esistenza di una specifica azione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 72, che consente al custode di cose soggette a sequestro penale di ottenere la liquidazione del suo compenso.

2. Ha presentato ricorso N.G. sulla base di un unico motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 72 e mancata applicazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c..

Adduce il ricorrente che l’improponibilità dichiarata dal giudice d’appello non tiene conto che, qualora non si possa ottenere liquidazione con gli specifici strumenti di legge, è consentito avvalersi dell’art. 2041 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità. Il giudice di pace avrebbe spiegato che, nonostante l’intervenuta definizione dei procedimenti penali, non era stato liquidato il compenso benchè il N. avesse presentato continui solleciti. In effetti lo avrebbe aspettato per oltre dieci anni, e su questo il Tribunale non motiverebbe.

Si è costituito il Ministero della Giustizia esclusivamente ai fini della partecipazione alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, discussione alla quale però non ha poi preso parte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

A ben guardare, infatti, il ricorso non integra i requisiti dell’impugnazione dinanzi al giudice di legittimità, in quanto, in quello che definisce motivo – ed è l’unico dell’atto -, manifesta di prendere le mosse direttamente da elementi fattuali (richiamando documentazione sul sequestro penale della vettura e sul dissequestro, nonchè solleciti che lo stesso ricorrente avrebbe avanzato alla Procura competente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 72), in particolare definendo il documento di dissequestro come “documento di partenza” della sua impugnazione; a ciò vanamente si sforza di miscelare argomenti in punto di diritto, peraltro giungendo a ribadire che quel che si chiede al giudice di legittimità è, in effetti, una valutazione di fatto, là dove viene affermato che “dalla semplice narrazione dei fatti, già si intuisce che è sorto in capo all’appellato (sic) il pieno e tutelato diritto ad ottenere il rimborso di quanto dovutogli per aver svolto il proprio lavoro e che da oltre 10 anni aspetta inutilmente di incassare i compensi”. A ben guardare, e a prescindere ovviamente dalla sua fondatezza o meno in punto di fatto, l’atto di impugnazione proposto dal N. dovrebbe essere sussunto in un gravame di merito (come, d’altronde, involontariamente riconosce lo stesso ricorrente facendo riferimento, lo si è appena visto, alla controparte come “appellato”).

E’ evidente, quindi, l’inammissibilità del ricorso che ne consegue, assorbendo ogni altro profilo e non essendovi luogo a pronuncia sulle spese, dal momento che l’intimato si è costituito esclusivamente per la partecipazione alla discussione, partecipazione che poi non ha effettuato.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA