Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14716 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25948/2008 proposto da:

M.C., erede legittimo del Sig. M.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 119,

presso lo studio dell’avvocato CARLO MARCONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MELFI Raffaele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO del 23/07/07, depositata il 20/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. M.C. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Amministrazione delle Finanze dello Stato (che è rimasto intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo a imposta di registro, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso della società).

2. Il ricorso è inammissibile per mancanza agli atti dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato.

In proposito, la SU di questa Corte (sent. n. 627 del 2008) hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, ove l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente non sia prodotto neppure all’udienza di discussione ovvero all’adunanza della corte in camera di consiglio, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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