Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14716 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.13/06/2017), n. 14716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29018/2015 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOLI, rappresentato e difeso
dagli avvocati CARLA COMELLA ed ANTONIO COMELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4388/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
vista la memoria ex art. 380 bis c.p.c., prodotta da parte
ricorrente.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo a cartelle di pagamento emesse per Irpef, Iva, Irap degli anni di imposta 2005 e 2007, il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente aderendo alla tesi della non impugnabilità dell’estratto di ruolo;
2. sebbene dalla stessa sentenza impugnata emerga che nel corso del giudizio d’appello è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., tuttavia l’odierno ricorrente ha notificato il ricorso solo all’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. questa Corte è ferma nel ritenere che laddove ricorra, come nel caso di specie, un’ipotesi di cd. “litisconsorzio necessario processuale”, “l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa” (Cass. Sez. 5, 10934/15; sez. 1, 14253/16);
4. va dunque ordinata a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud Spa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017