Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14715 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4782/2014 proposto da:

R.B., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, via OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ALLIEGRO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER FRANCESCO

LOTITO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALBERGO BAR RISTORANTE PONTE DI BARTOLOMEI RENATA E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1699/2012 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

emessa il 21/12/2012, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MICHELE ALLIEGRO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – R.B. ricorre, affidandosi a cinque doglianze, per la cassazione della sentenza – n. 1699 del 17.7.13 – con cui la corte di appello di Bologna respinse il suo appello contro la sentenza del tribunale di Bologna – sez. dist. di Porretta Terme del 14-17.12.10, di reiezione della sua domanda di accertamento di legittimità del suo recesso dal contratto di affitto di azienda già intercorso con la Società Albergo Bar Ristorante Ponte di Bartolomei Renata e C. s.n.c. (d’ora in avanti anche solo “Albergo Ponte”) e a quelle ad esse consequenziali in punto di non spettanza dei canoni e di subingresso nella gestione dell’impresa. L’intimata non resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – La ricorrente si duole:

– col primo motivo, su quattro separati profili, di “violazione/falsa applicazione di legge artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1373 c.c.”, sostenendo la piena legittimità del recesso da lei esercitato da far data dal 23.9.09 ed alla stregua dell’interpretazione della clausola contrattuale che accordava ad entrambe le parti la facoltà “di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi”;

– col secondo motivo, di “violazione/falsa applicazione di legge artt. 1373 e 1375 c.c.”, ora sostenendo la piena legittimità del recesso da lei esercitato, a far data dal 23.10.09, lamentando aver la corte territoriale malamente equivocato tra “facoltà di recesso” e “disdetta prima della scadenza”.

3. – Il ricorso non può essere accolto.

4. – Infatti, da un lato, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 380); pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 11 marzo 2014, n. 5595; Cass. 27 febbraio 2015, n. 3980).

5. – Dall’altro lato, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

6. – L’estrapolazione, dal contesto complessivo del contratto, della sola clausola la cui concreta interpretazione viene qui contestata, anzichè dell’intero contratto e degli altri elementi che pure la corte territoriale mostra di avere tenuto in complessiva considerazione, non è idonea e sufficiente a dare conto del concreto ed articolato sinallagma che le parti hanno inteso stabilire tra le rispettive pattuizioni e, quindi, ad inficiare la globale valutazione del giudice del merito circa il significato da attribuire a quelle espressioni, in un contesto di durata già di per sè limitata ad un anno e comunque alla luce delle esigenze di pianificazione dell’attività imprenditoriale di entrambi i contraenti espressamente tenute in considerazione.

In difetto di tali completi elementi, la doglianza non può, sotto alcuno dei profili prospettati, essere presa in esame: ed il ricorso va rigettato.

7. – Trova infine applicazione – mancando discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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