Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14715 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13014-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M.R.;

– intimata –

sul ricorso 16230-2008 proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

D’ALESSANDRO CLAUDIO, giusta delega in calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2 007 della Commissione Tributaria

Regionale del PIEMONTE (Collegno) del 19.3.07, depositata il

27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di G.M.R. (che resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza della C.T.R. Piemonte n. 15/28/07, depositata il 27-03-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef, Iva e Irap per l’anno 2002, accogliendo l’appello della contribuente, si dichiarava la nullità dell’avviso opposto rilevando che lo stesso non era assistito da adeguata motivazione, consistendo essa nel mero riferimento ai D.P.C.M. senza specificare su quali basi si era fatto ricorso ai parametri e come essi erano stati in concreto applicati.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

L’unico motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto affermando che ben poteva l’Ufficio procedere ad accertamento sulla base del mero discostamento del reddito dichiarato da quello emergente dagli studi di settore) risulta (anche prescindendo dai profili di inammissibilità connessi alla inadeguatezza del quesito di diritto, che si presenta astratto, generico, non idoneo a consentire di comprendere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della definizione della controversia) in ogni caso manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, avendo in tale sede quest’ultimo l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (v. SU n 26635 del 2009).

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con assorbimento dell’incidentale, in quanto condizionato. Attese le alterne vicende della controversia nel merito e il recente intervento delle SU sopra richiamato (successivo alla proposizione del ricorso), si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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