Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14715 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017), n. 14715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4411/2016 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE
7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3435/W2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad accertamento a carico di R.A. di un maggior reddito da partecipazione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, conseguente ad accertamento induttivo a carico della società Roma Tre s.n.c. di R.A. & C., il ricorrente deduce preliminarmente la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, in quanto celebrati senza la partecipazione della società e dell’altro socio,;
2. l’amministrazione controricorrente eccepisce che comunque i giudizi relativi a società e soci si sono svolti in modo coordinato (Cass. S.U. 2907/10) e si sono conclusi con pronunce rese dalla stessa C.T.R. della Lombardia, sez. 19, in data 21/07/2015 (portanti i nn. 3431/15 e 3432/15) sicchè la loro riunione potrebbe sanare “il difetto di litisconsorzio necessario originario” (cfr. Cass. sez. 5, 673/15, 6936/11).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. risulta già trasmesso alla Quinta sezione civile il ricorso avverso le parallele pronunce rese dal giudice d’appello (v. n. 26621/15 RG);
3. appare pertanto opportuna la rimessione alla predetta sezione ordinaria anche del presente ricorso, ai fini di una eventuale trattazione congiunta.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017