Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14715 del 13/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4411/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3435/W2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad accertamento a carico di R.A. di un maggior reddito da partecipazione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, conseguente ad accertamento induttivo a carico della società Roma Tre s.n.c. di R.A. & C., il ricorrente deduce preliminarmente la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, in quanto celebrati senza la partecipazione della società e dell’altro socio,;

2. l’amministrazione controricorrente eccepisce che comunque i giudizi relativi a società e soci si sono svolti in modo coordinato (Cass. S.U. 2907/10) e si sono conclusi con pronunce rese dalla stessa C.T.R. della Lombardia, sez. 19, in data 21/07/2015 (portanti i nn. 3431/15 e 3432/15) sicchè la loro riunione potrebbe sanare “il difetto di litisconsorzio necessario originario” (cfr. Cass. sez. 5, 673/15, 6936/11).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. risulta già trasmesso alla Quinta sezione civile il ricorso avverso le parallele pronunce rese dal giudice d’appello (v. n. 26621/15 RG);

3. appare pertanto opportuna la rimessione alla predetta sezione ordinaria anche del presente ricorso, ai fini di una eventuale trattazione congiunta.

PQM

 

dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA