Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14714 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3864-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
AZIMUT SRL (cancellata dal registro delle imprese);
C.A.R. in qualità di liquidatore della Srl Azimut;
– intimate –
avverso la sentenza n. 81/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di FIRENZE del 21.9.06, depositata il 15/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Azimut (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza della C.T.R. Toscana n. 81 depositata il 15-12-06, con la quale, in controversia concernente atto di contestazione e irrogazione sanzioni notificato dall’Ufficio IVA di Siena con riguardo all’anno 1999, sì accoglieva l’appello della contribuente ritenendo che mancasse la prova del presupposto fattuale della irrogata sanzione, facendosi riferimento nell’atto di contestazione ad un pregresso verbale di accertamento che risultava conosciuto al contribuente ma non prodotto in atti.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 546, artt. 19, 24, 36 e 37, nonchè art. 112 c.p.c., si denuncia la sentenza impugnata per extrapetizione, rilevando che nel ricorso introduttivo era stato esclusivamente dedotto il difetto di motivazione dell’atto di contestazione, non il difetto di prova della pretesa sanzionatori) risulta manifestamente fondato, posto che dalla stessa sentenza impugnata emerge che la contribuente nel ricorso introduttivo dedusse la mancanza di motivazione dell’atto opposto e la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, non anche la mancanza di prova del presupposto fattuale della sanzione irrogata.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Toscana.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010