Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14714 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017), n. 14714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29468/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P. COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO, 31, presso lo studio
dell’avvocato DANILO PATERNITI, rappresentata e difesa dall’avvocato
DOMENICO IMPERATORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3986/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis, di un maggior reddito di impresa per l’anno 2007 a carico della società ” P. Costruzioni s.r.l.”, e dei conseguenti redditi di partecipazione dei soci P.F. e P.A., oggetto di impugnazione con ricorsi riuniti sia in primo che in secondo grado, l’amministrazione ricorrente censura per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2729 c.c., la sentenza con cui la C.T.R., valorizzando l’assenza “di ulteriori elementi di riscontro” alle dichiarazioni rese da otto (su venti) acquirenti, ha accolto il primo motivo di appello della società, con assorbimento “di ogni altro motivo, anche con riguardo agli appelli dei soci”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. l’Agenzia delle entrate ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione solo alla società P. Costruzioni s.r.l. (odierna controricorrente), non anche ai soci, sebbene essi fossero stati parti in entrambi i gradi del giudizio di merito;
3. questa Corte ha da tempo chiarito che “in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso” (Cass. sez. 5 14253/16), configurandosi in tal caso un’ipotesi di “cd. litisconsorzio necessario processuale” (Cass. Sez. 1, 7732/16), con la precisazione che, in simili ipotesi, “l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, 10934/15; conf. Cass. 14253/16 cit.);
4. va dunque ordinata a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società controricorrente.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti sopra indicate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017