Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14714 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19800/2019 proposto da:

K.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato GAETANO BOSCO,

presso il cui studio a Milano, corso XXII Marzo 4, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3976/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 6/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Milano, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale K.E., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale che, in data 27/2/2018, ha respinto la domanda di protezione internazionale che l’istante aveva presentato.

K.E., con ricorso notificato in data 7.13/6/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 9/5/2019.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, così come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha disposto l’audizione personale del richiedente nonostante la sua deposizione avanti l’autorità amministrativa non sia avvenuta con le modalità di videoregistrazione introdotte dalla novella.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, incorrendo in violazione di legge, ha ritenuto che non era ravvisabile una situazione di particolare vulnerabilità e che non è possibile ritenere che, in caso di rientro in (OMISSIS), il richiedente avrebbe visto compromesse in modo apprezzabile la sua dignità ed il suo diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, laddove, al contrario, il timore di perdere la vita, pur se ad opera di fazioni, cosche, gruppi operanti nella territorio, costituisce un trattamento disumano e degradante che giustifica la concessione della protezione umanitaria.

1.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17076 del 2019). Nel caso di specie, il decreto impugnato dà atto che il giudice istruttore non ha ritenuto necessario disporre l’audizione del richiedente, nè, del resto, emerge che il colloquio tra il richiedente e la commissione territoriale sia stato videoregistrato o che il richiedente aveva dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.

1.4. Il decreto impugnato dev’essere, per l’effetto, cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato, con rinvio al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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