Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14713 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19220/2013 proposto da:

LA ROTONDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE

SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

VITALE, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, emessa il

22/02/2013, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PAOLO MIGLIACCIO per delega dell’Avvocato PIETRO

QUINTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con due distinti Decreti Ingiuntivi (il Decreto Ingiuntivo n. 284 del 2006 ed il Decreto Ingiuntivo n. 2084 del 2009, almeno secondo quanto indicato in ricorso e nella gravata sentenza) in favore della locatrice La Rotonda srl il tribunale di Lecce ingiunse alla locataria Agenzia delle Dogane di Lecce il pagamento di Euro 35.157,60 per i canoni dal marzo all’agosto 2005 e di Euro 72.315,21 per i canoni dall’aprile al dicembre 2008, in forza di un contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo sito in quel capoluogo ed oggetto di contratto 11.12.87; ma le opposizioni dell’ingiunta, proposte con ricorsi depositati rispettivamente il 9.6.06 ed il 28.12.09 e poi riunite, furono accolte con sentenza n. 1289 del 12.7.11, che contestualmente rigettò le domande di risarcimento del danno della locatrice.

2. – Per quel che in questa sede rileva, anche la corte di appello condivise, così rigettando il gravame, le tesi della conduttrice circa l’operatività di un suo immotivato recesso e l’efficacia liberatoria di una serie di vani tentativi di restituzione dell’immobile, disattendendo le repliche della conduttrice circa la pattizia previsione della necessità di motivi a sostegno del recesso ed il carattere giustificato del rifiuto di riceversi il bene a causa delle sue cattive condizioni.

3. – Per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata il 20.3.13 col n. 175, ricorre oggi la “La Rotonda srl”, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria formata però da nuovo difensore; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – In via preliminare, non è rituale la costituzione del nuovo difensore della ricorrente, avv. Pietro Quinto, siccome avvenuta con “atto di costituzione di nuovo difensore” recante mandato a margine con firma del mandante autenticata dallo stesso nuovo difensore: ma il giudizio è iniziato in primo grado, attesa l’epoca di opposizione quanto meno al primo dei due decreti ingiuntivi oggetto di causa, in tempo anteriore al 4.7.09 e quindi non può trovare applicazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c.; sicchè il potere certificativo in capo al nuovo difensore non opera per la nuova procura in Cassazione, che può essere validamente autenticata soltanto da notaio o altro pubblico ufficiale dotato in via generale dei relativi poteri (per tutte: Cass. 27 agosto 2014, n. 18323; Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068; Cass. 18 maggio 2016, n. 10282).

5. – Ciò posto, le eccezioni preliminari della controricorrente non possono essere condivise: non quella sulle modalità di redazione del ricorso, visto che comunque i dati essenziali per la ricostruzione del fatto processuale si ricavano anche solo dalla pedissequa trascrizione della sentenza qui gravata; non quella sulla formazione del giudicato sulla validità della comunicazione della disdetta, perchè la relativa questione è stata idoneamente mantenuta sub iudice dalla formulazione complessiva dei motivi.

6. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta “violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., L. 27 settembre 1978, n. 392, art. 27” ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare, essa reputa avere malamente la corte territoriale omesso di considerare che, in dipendenza della previsione pattizia (art. 2 del contratto), per controparte sarebbe stato necessario un recesso con esplicita indicazione dei motivi, non bastando un recesso ad nutum; e non rilevando la conoscenza aliunde dei medesimi.

La controparte deduce che l’interesse pubblico era ormai venuto meno e che erano note alla controparte le esigenze connesse alla ristrutturazione degli uffici dell’Agenzia, visto che aveva prodotto offerta a seguito di bando in tal senso formulato da questa.

7. – Il motivo è inammissibile. Infatti, in violazione del n. 6 dell’art. 366 c.p.c., l’odierna ricorrente in ricorso non indica quando e con quali espressioni specifiche (che pertanto neppure trascrive), nei gradi di merito, ha sottoposto al giudice la specifica tesi della necessità di motivi, nonostante l’applicabilità almeno astratta della libera recedibilità ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42. Ma, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, occorre che nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

8. – Con la seconda censura, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corte di merito pronunziato sulle sue domande di reiezione delle opposizioni a decreto ingiuntivo e di condanna di controparte al pagamento delle somme recate dai monitori opposti; la controricorrente ricorda, al riguardo, essere intervenuta reiezione integrale dell’appello, a definitiva conferma della revoca dei monitori e dell’accoglimento delle opposizioni ai medesimi, di cui alla sentenza di primo grado.

9. – Il motivo è infondato. La corte ha pronunziato, sia pure per implicito, sulla non debenza delle somme, come si ricava appunto dal tenore complessivo della sua decisione, che ha riconosciuto la fondatezza delle opposizioni avverso le pretese di pagamento di canoni per un periodo successivo all’operatività di un recesso riconosciuto valido ed efficace e disattendendo la tesi della non giustificabilità dell’accettazione in restituzione dell’immobile; così, riconosciuta la fondatezza dell’opposizione, la quale ultima contestava la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato da controparte, è conseguenza necessaria il rigetto della domanda di questa.

10. – Col terzo motivo, la ricorrente lamenta “violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e artt. 1176, 1181, 1216, 1220, 1590 e 1591 c.c.”, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare, essa ribadisce che l’immobile continuava ad essere occupato da beni della controparte e soprattutto si trovava in stato di grave deterioramento, ciò che la aveva legittimata a rifiutare, in quanto inesatta o irregolare, la restituzione del bene già locato; mentre il peso attribuito all’elemento indiziario dell’apposizione del cartello “affittasi” e delle ammissioni in sede di ATP è indicato come eccessivo.

Dal canto suo, la controricorrente condivide le argomentazioni della corte territoriale e, comunque, eccepisce l’inammissibilità del motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per non avere controparte indicato i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso.

11. – Il motivo è infondato. Con valutazione di fatto, esente dai soli gravissimi vizi ammessi dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), comparando le risultanze istruttorie il giudice del merito ricostruisce come esistente una sostanziale disponibilità dei beni locati in capo alla locatrice: ciò che pone allora adeguatamente a fondamento della valutazione di ingiustificabilità del rifiuto di ricevere il bene. Ed è noto che la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (per tutte, v. Cass. 20 settembre 2013, n. 21603, oppure argum. ex Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412) integrano un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 30 dicembre 2014, n. 27543; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260; Cass. 30 agosto 2004, n. 17365; Cass. 10 maggio 2000, n. 6023).

12. – E senza considerare che, se l’immobile alla data di scadenza del contratto non era ancora sgombro di masserizie, tanto poteva legittimare il locatore a pretendere il risarcimento dei danni specificamente derivanti da tanto, ma non il rinnovo per altri sei anni o sic et simpliciter il pagamento dei canoni come se il contratto non fosse cessato.

13. – Tutto questo rende irrilevante, una volta accertata appunto in fatto la (ri-)conseguita disponibilità materiale del bene, ogni ulteriore disputa in diritto sui presupposti del carattere giustificato – o meno – del rifiuto di ricevere in restituzione l’immobile già locato in ragione delle sue condizioni.

14. – Con l’ultimo motivo, la locatrice “La Rotonda srl” deduce “violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”, dolendosi della mancata considerazione di alcuni elementi istruttori in altro giudizio sulla persistenza di insegne o scritte “Dogana” sugli immobili anche in tempo successivo alla dedotta scadenza del contratto, da cui desumere o inferire il carattere giustificato del rifiuto di ricevere il bene in restituzione, ovvero le condizioni, anche di piena libertà, di esso.

La controparte replica che non vi era alcun obbligo di tener conto di testimonianze rese in altro giudizio.

15. – La censura è infondata. A prescindere dal fatto che essa è in ricorso riferita alla mancata presa in considerazione di dette risultanze testimoniali in diverso giudizio e non ad altri profili illustrati in memoria, essa si appunta comunque in modo inammissibile contro la valutazione comparativa di elementi probatori sottoposti e vagliati complessivamente dal giudice del merito, se non pure avverso la valutazione di superfluità di ulteriori, in relazione alla reputata decisività o idoneità di quelli complessivamente fino a quel momento vagliati. Ed è evidente che pure in questo caso vi è stata valutazione comparativa delle risultanze tutte già disponibili (come si è visto sopra al p. 11) in ordine alla conclusione della disponibilità del bene da parte del locatore, ciò che bene elideva la necessità di ulteriori approfondimenti, del resto dinanzi alla carenza di significatività delle ulteriori circostanze descritte.

16. – Il ricorso, inammissibile il primo motivo ed infondati gli altri, va quindi rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

17. – Trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE – rigetta il ricorso;

– condanna “La Rotonda srl”, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito ed oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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