Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14713 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9272-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 15.12.05,

depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di G.S. (agente di commercio, che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente), rilevando: che anche per gli agenti di commercio, come per i lavoratori autonomi, occorre verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione; che nella specie il contribuente svolgeva personalmente la propria attività con l’ausilio di non rilevanti beni strumentali oltre l’autovettura;

infine che la preclusione degli accertamenti tributari prevista in casi di definizione automatica delle imposte non impedisce l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso dei contribuenti.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, si rileva che l’istanza di definizione agevolata ai sensi della suddetta norma, basandosi sugli importi esposti in dichiarazione, deve comprendere anche l’irap e che la presentazione di istanza di definizione agevolata preclude al contribuente la formulazione o coltivazione di istanze di rimborso che facciano perno sulla non debenza di imposte risultanti dalle dichiarazioni definite per condono) risulta manifestamente fondato, posto che dalla sentenza impugnata non viene posto in dubbio il fatto che per le annualità in questione sia stata presentata istanza di condono cd. tombale, e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, posto che il condono, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (v. SU n. 14828 del 2008). Quanto sopra esposto comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della controversia nel merito e l’affermazione del principio giurisprudenziale sopra riportato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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