Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14713 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017), n. 14713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25019/2016 proposto da:
J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA N. 29,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il sig. J.O., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto il 24 marzo 2016;
l’autorità intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
è fondato il secondo motivo di ricorso sotto il profilo della omessa pronuncia del Giudice di pace sulla dedotta illegittimità dell’espulsione per la pendenza, davanti al Tribunale di Roma, di ricorso avverso il diniego di protezione internazionale deliberato dalla competente Commissione territoriale, pendenza avente efficacia sospensiva del diniego stesso, con conseguente divieto di espulsione; i restanti motivi sono assorbiti;
il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinchè provveda sulla dedotta ragione di illegittimità del decreto di espulsione sopra indicata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017