Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14713 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14713 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

fRoCebOgA

sul ricorso 2022-2011 proposto da:

RECO 9ER-0

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FALAGARIO GIUSEPPE FLGGPP39L06A662U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANISPERNA 207 – int. 13, presso lo
studio dell’avvocato FIORETTI ‘DANIELA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHIAIA NOYA GIUSEPPE, giusta mandato alle liti in
calce al controricorso;

– con troricorrente contro

304

Data pubblicazione: 11/06/2013

EQUITALIA ETR SPA – Agente della Riscossione della Provincia di
Bari in persona del suo Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSTABELLA 26, presso lo studio dell’avvocato FIORINI

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 89/11/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 23.10.09, depositata P11/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro Giuseppe Falagario e nei confronti di Equitalia ETR spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento per omessa individuazione del responsabile del procedimento ex art. 7, secondo comma, l. 212/00. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell'articolo 36, comma 4 ter, d.l. 248/07, dell'articolo 25 d.p.r. 602/73 e dell'articolo 7, comma 2, 1. 212/00 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella impugnata per la omessa individuazione del responsabile del procedimento, ancorché la stessa fosse stata emessa in base ad un ruolo consegnato all'agente della riscossione prima dell'1.6.08. Si sono costituiti con controricorso sia Equitalia ETR, che ha proposto altresì ricorso incidentale adesivo a quello principale, che la contribuente, che resiste nel merito ai ricorsi delle controparti e, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità degli stessi, per essere stato il ricorso principale notificato, oltre un anno dopo il deposito della sentenza gravata, non personalmente alla parte. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale va disattesa (e, con essa, quella Ric. 2011 n. 02022 sez. MT - ud. 11-04-2013 -2- ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARSO IVANA, consequenziale di inammissibilità del ricorso incidentale di Equitalia ETR) perché il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato tempestivamente notificato entro il termine lungo (un anno aumentato della sospensione feriale dei termini) all'avvocato che difendeva la contribuente nel giudizio a quo. La tesi secondo la quale il ricorso si sarebbe dovuto notificare alla parte personalmente è stata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 23299/11, hanno chiarito che "L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1° comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3 0 comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine." Nel merito i ricorsi principale e incidentale vanno accolti perché la doglianza proposta con l'unico motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso incidentale (assorbente degli altri motivi) è fondata; la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta infatti con l'insegnamento della Sezione tributaria di questa Corte secondo cui La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è affetta né da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4-ter, del d.1 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 10 giugno 2008, né da annullabilità, perché, essendo la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Si propone quindi l'accoglimento dei ricorsi principale e incidentale e la cassazione con rinvio della sentenza gravata, affmché la Commissione Tributaria Regionale esamini gli altri motivi di appello del contribuente avverso la sentenza di prime cure>>

che il contribuente ed Equitalia ETR sono costituiti;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore.

Ric. 2011 n. 02022 sez. MT – ud. 11-04-2013
-3-

termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto,

La notifica del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate deve infatti
giudicarsi ritualmente effettuata presso il difensore del contribuente – dott.
Schingaro, con studio in Bari, via Redi 3 – in quanto tale notifica è intervenuta
entro il termine c.d. “lungo”, computato tenendo conto della sospensione feriale
dei termini.

accolto, con assorbimento del ricorso incidentale di Equitalia ETR; la sentenza
gravata va quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale,
in altra composizione, che si uniformerà al principio di diritto per cui l’ omessa
indicazione del responsabile del procedimento non determina né la nullità né
l’annullabilità di una cartella esattoriale priva dell’ indicazione del
responsabile del procedimento che si riferisca a ruoli consegnati agli agenti
della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 e procederà all’esame
degli altri motive dell’ appello del contribuente.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale di Equitalia ETR, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in altra composizione, che si
atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

Nel merito, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso principale va

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