Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14712 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16337/2013 proposto da:

C.R.A.M., (C.F. (OMISSIS)), R.N. (C.F.

(OMISSIS)) E R.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PESCARA 2, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA CENSI, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE DARA,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.D., (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2012 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO,

emessa il 03/04/2012, depositata il 10/05/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SIMONA CENSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.R.A.M., R.N. e R.M., quali eredi di R.S., ricorrono – affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo n. 520 del 10.5.12, con cui è stato rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza di reiezione della domanda dispiegata, con ricorso dep. il 17.6.08, dal loro dante causa nei confronti di L.D., conduttore di un immobile locato ad uso abitativo di proprietà di questi e sito in (OMISSIS), di risoluzione per la mora nel pagamento degli oneri accessori.

2. – Per quel che qui rileva, la corte di merito ha confermato la valutazione del tribunale di Trapani – di cui all’appellata sentenza n. 227 del 12.5.10 – sull’insussistenza della mora, per essere gli oneri accessori stati compensati, nei rapporti interni tra singoli condomini e condominio, in virtù di un contratto di locazione di area condominiale ad un terzo ed imputazione dei relativi canoni a detti oneri, nonchè per difetto di produzione in giudizio della distinta degli specifici oneri posti dalla L. n. 392 del 1978, art. 9, a carico del conduttore, da isolarsi dal coacervo di quelli spettanti pro quota al condomino-locatore.

3. – L’intimato non espleta attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – I ricorrenti censurano, con un primo motivo formulato con riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la conclusione dell’attribuibilità al conduttore del ricavo pro quota del canone di locazione dovuto da terzi per l’uso del terrazzo condominiale o, comunque, dell’utilizzabilità di quel ricavo ai fini di adempimento di un obbligo comunque assunto dal conduttore.

5. – Il motivo è inammissibile: non risulta invero impugnata la specifica ed autonoma ratio decidendi (pag. 7, secondo periodo, della sentenza qui gravata) di limitazione dell’azione diretta ai soli oneri previsti L. n. 392 del 1978, ex art. 9, di cui si rileva la mancata specificazione per fatto processuale del locatore. Ed è noto che la mancata impugnazione di una autonoma ratio rende in radice privo di interesse il motivo diretto contro un’altra, visto che la decisione gravata si potrebbe adeguatamente fondare sulla ragione non impugnata, divenuta definitiva per mancata impugnazione (fermissima giurisprudenza: principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., da Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22753; tra le innumerevoli altre, v.: Cass. 28 gennaio 2013, n. 1891; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1610; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118).

6. – Gli eredi del locatore si dolgono poi, con motivo formulato con riferimento dell’art. 1241 c.c., n. 3, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c.”, per avere la corte di appello applicato l’istituto della compensazione nonostante entrambi i crediti sussistessero in capo ad una stessa persona.

7. – Il motivo è inammissibile, perchè l’art. 1241 c.c., è del tutto estraneo alla prima delle due rationes decidendi e, ad ogni buon conto, perchè neppure tale argomento attinge la seconda di quelle, già evidenziata al p. 6 nell’illustrazione dell’inammissibilità del precedente motivo.

8. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; e, se non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimato, deve però trovare applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di negativa definizione di quelli.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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