Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14712 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11995/2016 proposto da:

(OMISSIS) DITTA INDIVIDUALE, in persona del Titolare

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FERDINANDO IAZZETTA ed ASSUNTA SULMONA;

– ricorrente –

contro

B.N.L. S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Campobasso ha respinto il reclamo del sig. C.G., titolare dell’impresa “(OMISSIS)”, avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento;

la Corte ha infatti ritenuto indimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, a causa dell’omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e delle scritture contabili, ed ha ritenuto provato lo stato d’insolvenza, invano contestato dal reclamante sulla base di un preteso credito, di ammontare non precisato, nei confronti della Regione Molise;

il sig. C. ricorre per cassazione con un solo motivo;

nessuna delle parti intimate ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la indispensabilità della produzione delle scritture contabili obbligatorie ai fini della dimostrazione del non assoggettamento a fallimento per la presenza dei presupposti di cui al richiamato L. Fall., art. 1, comma 2, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che invece afferma la necessità di tale produzione (cfr. Cass. 15/05/2009, n. 11309; 31/05/2012, n. 8769; 30/05/2013, n. 13643);

le ulteriori considerazioni svolte nel ricorso, in particolare quanto al credito vantato nei confronti della Regione Molise, non si traducono in specifici motivi di censura avverso la sentenza impugnata, onde sulle stesse non vi è luogo a provvedere;

pertanto il ricorso va respinto;

in mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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