Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14712 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14712 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 294-2012 proposto da:
LADURNER NOTBURGA LDRNBR44A48F132R, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. ZIDARICH WALTER, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MALACARNE SILVIA, FALLIMENTO DI LADURNER
NOTBURGA & C. SAS E LADURNER NOTBURGA, ZENATTI
TIZIANO SAS, ZENATTI TIZIANO;
– intimati avverso la sentenza n. 155/2011 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO – Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il
CY10/2011;

Data pubblicazione: 11/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
,

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Ric. 2012 n. 00294 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

R.G 294/2012.

ORDINANZA
sul ricorso n. 294/012
E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente

Con sentenza del 24.10.011 la Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, accogliendo il ricorso dei
creditori istanti Zenatti Tiziano s.a.s. e Zenatti Tiziano in
proprio, ha dichiarato estinto, per mancata riassunzione,
l’appello (rimasto sospeso a seguito della presentazione di
un’istanza di ricusazione contro due componenti del collegio)
proposto da Ladurner Notburga, in proprio e nella qualità di
legale rappresentante della Ladurner Notburga s.a.s., contro
la decisione di primo grado, che aveva respinto l’opposizione
dell’appellante alla sentenza dichiarativa del fallimento
della società e del suo fallimento personale.
La sentenza è stata impugnata da Ladurner Notburga, in
proprio e nella qualità, con ricorso per cassazione con il
quale, anziché muovere specifiche critiche alla pronuncia, la
ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata
a decidere della mancata riassunzione del procedimento nel
temine previsto dalla legge

(ovvero della questione

pregiudiziale di cui era stata investita) anziché

della

nullità assoluta ed insanabile, a suo dire rilevabile

3

notificata alle parti:

R.G 294/2012.

d’ufficio, del processo ” per inesistenza giuridica del
soggetto dichiarato fallito”.
Il ricorso appare fondato su ragioni incomprensibili e
totalmente prive di attinenza alla decisione e potrebbe,

375 c.p c.

Il collegio condivide e fa proprie le conclusioni della
relatrice.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle
parti intimate, che non hanno svolto .ifese.

, 13, f Q.M.
oVeleaAct (1~0-e–kyl 11. ■ Q2_
La Corte EligillAdl—Corso.
Roma, 16 aprile 2013.

pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.

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