Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14712 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 05/07/2011), n.14712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12479-2007 proposto da:

RAISAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CONSOLINO FABIO MASSIMO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1638/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2006, r.g.n. 1677/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. BERRINO Umberto;

udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per: dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21/2 – 4/5/06 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta dalla RAISAT s.p.a avverso la sentenza n. 5378 del 14/2/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai diversi contratti conclusi fra V.G. e l’azienda radiotelevisiva con instaurazione sin dal 17/1/2000 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con conseguente condanna della convenuta al ripristino del rapporto, unitamente alla corresponsione alla ricorrente delle retribuzioni di programmista regista di 4 livello a far tempo dal 16/10/01, oltre che degli accessori di legge e delle spese di lite.

Nel contempo la Corte capitolina rigettò anche l’appello incidentale svolto dalla lavoratrice per il riconoscimento della diversa decorrenza del rapporto dal 7/1/2000 e per il conseguimento delle retribuzioni maturate negli intervalli di tempo compresi tra le varie stipulazioni a termine.

A fondamento di tale decisione la Corte territoriale osservò che la Raisat spa non aveva censurato la parte della sentenza attraverso la quale era stato ritenuto sussistere il suo intento elusivo alle norme poste a garanzia dei lavoratori, intento perseguito con la predisposizione di un sistema atto a far fronte alle stabili esigenze di organico dell’azienda; in ogni caso, era condivisibile la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva attribuito rilevanza all’elemento del nesso di causalità tra la specificità del programma e la professionalità particolare richiesta al lavoratore assunto a tempo determinato, condizioni, queste, insussistenti nella fattispecie, per cui correttamente era stata esclusa la presenza dei presupposti atti a giustificare la deroga prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e) alla regola generale del contratto a tempo indeterminato. Quanto all’appello incidentale, esso era da ritenere infondato per la condivisa ragione della non ricorrenza del principio della corrispettività delle prestazioni negli intervalli di tempo nei quali il lavoro non era stato prestato, per cui era corretta la limitazione della condanna al pagamento delle retribuzione a decorrere solo dalla formale messa a disposizione delle energie lavorative da parte della dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAISAT s.p.a che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso la V..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che successivamente al deposito dei rispettivi atti difensivi che hanno dato vita al presente procedimento le parti hanno conciliato la lite come da copia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 14 marzo 2011, depositato dai difensori della lavoratrice in data 15/3/2011, dal quale emerge la rinunzia della R.A.I – Radiotelevisione Italiana s.p.a al ricorso pendente preso questa Corte con compensazione delle spese e con accettazione della stessa rinunzia da parte della V., odierna controricorrente, previa conferma della sua assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di programmista regista di livello 4, a decorrere dal 14/2/2003 e con anzianità convenzionale dal 18/11/1993.

Conformemente a tale accordo i difensori della lavoratrice hanno chiesto, con la nota di deposito del verbale di conciliazione, l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

All’udienza odierna è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha chiesto analogamente la cessazione della materia del contendere, dopodichè il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Deve osservarsi che con il prodotto verbale di conciliazione del 14/3/2011 le parti hanno definito esaurientemente la controversia dedotta in giudizio, con la previsione in particolare della rinuncia della R.A.I s.p.a al presente ricorso, rinunzia accettata dalla lavoratrice previa conferma della sua assunzione a tempo indeterminato dal 14/2/03, in qualità di programmista regista di livello 4, con anzianità convenzionale dal 18/11/93 ai soli fini di eventuali licenziamenti collettivi o di altre procedure per la riduzione dell’organico aziendale, della durata del preavviso e degli scaglioni delle ferie, e con riconoscimento, a titolo meramente transattivo, dell’inquadramento al livello 3 del vigente ccl RAI a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale, nonchè di una anzianità convenzionale valida per i soli aumenti periodici di anzianità dal 5/3/2002; nel contempo le parti hanno anche puntualmente definito gli aspetti economici dell’intera vicenda processuale specificatamente indicati nello stesso verbale con riferimento alle somme riconosciute alla lavoratrice e a quelle che quest’ultima si è impegnata a restituire in quanto ricevute in eccesso rispetto agli importi concordati. Tale definizione in sede stragiudiziale della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e di conseguenza la dichiarazione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse. Nel rispetto della volontà delle parti espressa in sede di conciliazione, si mantiene ferma la regolazione delle spese dei gradi di merito, così come disposta nella sentenza impugnata, mentre le spese del giudizio di cassazione sono compensate, come richiesto dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA