Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14711 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37748/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

– resistente –

avverso la sentenza n. 2213/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, S.M., cittadino del Mali, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 30 maggio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

3. – Il ricorrente, prima dell’adunanza camerale del 13 gennaio 2021, ha depositato atto di rinuncia al giudizio notificato al Ministero dell’interno il 1 settembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Difatti, prima dell’adunanza camerale, è stato depositato atto con il quale il ricorrente, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver presentato istanza di sanatoria ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 103.

In assenza di costituzione non sussiste necessità di comunicare l’atto di rinuncia all’intimato Ministero dell’interno, al quale, in ogni caso, l’atto stesso è stato notificato.

Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. e, in assenza di costituzione della parte intimata, non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara il processo estinto per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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