Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14711 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11290/2016 proposto da:

M.R., nella qualità di legale rappresentante e

amministratore unico della società (OMISSIS) SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSITA CARLONI;

– ricorrente –

contro

ENERPOINT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLOTTA CARLESI;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo del sig. M.R., liquidatore e già amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società e ha condannato il sig. M. in proprio alle spese processuali, ritenendo il reclamo non riferibile alla società;

quanto al merito del reclamo, la Corte ha ritenuto che il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, non fosse stato dimostrato, in difetto della produzione in giudizio dei bilanci societari dell’ultimo triennio, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, mentre non erano sufficienti all’uopo i documenti prodotti in sede di reclamo, consistenti in schede contabili predisposte dallo stesso reclamante per l’occasione e dunque prive di qualsiasi attendibilità;

il sig. M. ricorre per cassazione con tre motivi;

resiste con controricorso la sola intimata Enerpoint s.p.a., creditrice istante.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 18, si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la produzione in sede di reclamo della documentazione comprovante il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui si è detto;

il motivo è inammissibile, avendo invece la Corte d’appello espressamente affermato che il fallito è “ammesso a dare la prova suddetta anche in sede di reclamo stante la sua natura devolutiva piena”;

con il secondo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 15, comma 4, si contesta che la produzione dei bilanci sia indispensabile ai fini della prova del mancato superamento della soglia di fallibilità, quantomeno allorchè, come nella specie, la prova sia stata fornita altrimenti;

con il terzo motivo, denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si lamenta che non sia stata presa in esame la situazione patrimoniale prodotta dal reclamante davanti alla Corte d’appello, dalla quale appunto tale prova risulterebbe;

detti motivi, tra loro connessi, sono infondati, essendo stata la necessità del deposito dei bilanci affermata e ribadita in più occasioni da questa Corte (cfr. Cass. 15/05/2009, n. 11309; 31/05/2012, n. 8769; 30/05/2013, n. 13643), mentre la Corte d’appello ha espressamente motivato la inidoneità dei documenti prodotti dal reclamante a provare i fatti di cui trattasi;

pertanto il ricorso va respinto, con condanna del sig. M. (che non contesta la qualità di reclamante in proprio attribuitagli dalla Corte d’appello) alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente sig. M. al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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