Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14710 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9894/2013 proposto da:

B.E., (OMISSIS), B.M.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO BELPIETRO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCA UGGERI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato CLAUDIO COGGIATTI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, nella quale sono confluiti due distinti giudizi riuniti in riferimento ad un contratto di locazione, il Tribunale: – a) nel decidere quello iniziato dal conduttore ( L.S.) nei confronti degli eredi del locatore B.E., nel quale si costituì la moglie usufruttuaria e, dopo la riassunzione in esito alla morte di questa, anche gli eredi B.E. e M.D., rigettò l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla controparte per mancata identificazione dei convenuti ai sensi dell’art. 414 c.p.c., n. 2; accolse la domanda del conduttore di rimborso di quanto speso per i lavori alla saracinesca; – b) nel decidere il diverso processo iniziato da B.E. e M.D. rigettò la domanda di danni collegata alla installazione del condizionatore senza autorizzazione.

La Corte di appello di Brescia respinse l’impugnazione dei locatori (sentenza del 10 ottobre 2012).

2.Avverso la suddetta sentenza, B.M.D. e E. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Lazzaroni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è privo di fondamento. Si censura (art. 414 c.p.c., n. 2) la sentenza per non aver ravvisato sussistente la nullità del ricorso introduttivo della L. per il mancato rispetto dell’art. 414 c.p.c., n. 2, nonostante i soggetti destinatari fossero stati indicati genericamente come eredi di Enrico B., non potendo essere sufficiente la notificazione personale agli eredi dello stesso.

1.1. La Corte di merito ha ritenuto che, anche ad ammettere la sussistenza della nullità, la stessa doveva comunque considerarsi sanata dalla costituzione del soggetto legittimato a stare in giudizio, la moglie G.V., quale usufruttuaria dell’immobile locato, che si era difesa nel merito.

1.2. Per rigettare la censura è sufficiente mettere in rilievo che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: il mancato rispetto della lettera dell’art. 414 c.p.c., n. 2, non determina alcuna nullità se non si risolve nella impossibilità di identificare con certezza il convenuto; se sussiste tale impossibilità, comunque, attinendo alla vocatio in ius, è soggetta al regime di sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., nel caso di costituzione e difesa nel merito, non sussistendo pregiudizio per la difesa.

E, nella specie, oltre a non essere impossibile la identificazione dei convenuti nella parte narrativa per il riferimento alla qualità di eredi del locatore, gli stessi erano stati evocati in giudizio con la notifica personale del ricorso e si era costituita e difesa la usufruttuaria del bene locato.

2. Con il terzo motivo, invocando la violazione degli artt. 1576 e 1577 c.c., si censura la decisione che, nel confermare quella di primo grado di accoglimento della domanda del conduttore di rimborso per quanto speso per la saracinesca, pur riconoscendo che non vi era stata sostituzione della saracinesca, ritenne gravante sul locatore la sostituzione di molle e rulli della saracinesca e, quindi, di meccanismi strutturali, avendo questi l’obbligo di mantenere efficienti gli accessori indispensabili al normale uso della cosa locata, salvo la prova della necessità dell’intervento per omessa manutenzione ordinaria del conduttore, nella specie mancante per avere il locatore solo apoditticamente affermato la mancanza di periodiche lubrificazioni da parte del conduttore.

Si sostiene che erroneamente è stata qualificata come straordinaria la sostituzione di materiale di attrito e che, comunque, sarebbe mancato l’avvertimento al locatore ai sensi del 1577 c.c..

2.1. Le censure non hanno pregio.

Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, il giudice del merito non ha fatto gravare la spesa sul locatore inserendola tra le spese straordinarie, ma – con accertamento in fatto – ha considerato il normale uso della cosa che lo stesso deve garantire, e, quindi, nella specie, la saracinesca di accesso al locale, dando rilievo alla mancata prova del locatore che la necessità di sostituzione degli ingranaggi della saracinesca non fosse dovuta a cattiva manutenzione della stessa da parte del conduttore.

Quanto al profilo del mancato avviso al locatore della spesa eseguita, la Corte non è posta in grado di esaminarlo, atteso che le ricorrenti non dimostrano la mancanza di novità dello stesso, limitandosi a richiamare la comparsa di costituzione – peraltro in totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando neanche indicato in quale parte dell’atto l’argomento sarebbe stato svolto – ma non l’atto di appello.

3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Riconoscendo che l’autorizzazione alla installazione del condizionatore era stata data dal locatore, le ricorrenti censurano la sentenza per non aver pronunciato sulla domanda di danni – indipendenti dalla eventuale autorizzazione alla installazione – derivanti dall’utilizzo del condizionatore e consistenti in immissioni rumorose di aria, che rendevano disagevole l’accesso ad altro appartamento di proprietà delle locatrici.

3.1. Dirimente ai fini della inammissibilità della censura, è la contemporanea prospettazione di omessa pronuncia quale vizio processuale, senza far valere la nullità processuale, e di omessa motivazione sulla quaestio facti.

Secondo le Sezioni Unite “Nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ipotesi di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (n. 17931 del 2013).

Comunque, sempre ai fini dell’inammissibilità, rileva che nel ricorso non di dimostra, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mediante il preciso richiamo degli atti processuali, che tale domanda di risarcimento per immissioni, che si deduce proposta in primo grado, sia stata riproposta in appello.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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