Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14710 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 18/06/2010), n.14710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 42/34/07 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 10 luglio 2007, depositata il 27

novembre 2007, R.G. 1113/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente B.G., esercente l’attività di medico specialista, del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2000;

2. La C.T.P. di Torino accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando il carattere personale dell’attività svolta dal B. senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione dell’art. 112 c.p.c.;

b) violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9. L’amministrazione ricorrente rileva la mancata pronuncia della CTR sull’eccezione riproposta in appello di inammissibilità della richiesta di rimborso dato che il contribuente aveva presentato, prima della proposizione dei ricorsi alla C.T.P., dichiarazione di definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Ritiene che:

1. i due motivi, strettamente connessi fra loro, siano fondati in quanto in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (cfr. Cass. civ. nn. 3682/2007 e 17142/08);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

ritenuto che le spese processuali in relazione all’epoca di definizione della giurisprudenza relativa agli studi associati devono essere compensate quanto ai gradi di merito e poste a carico dell’intimato per quanto riguarda il giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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