Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14710 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017), n. 14710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10344/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO PORCARI;
– controricorrente –
e contro
C.E.F., D.S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Potenza ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza concretatosi nella permanente illiquidità, invano contrastata dalla società debitrice proponendo piani di rientro che non venivano accettati dai creditori, accompagnata dalla cessazione dell’attività con la vendita della linea di produzione, delle attrezzature e degli impianti specifici unitamente all’esproprio di aree dello stabilimento;
la società fallita ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la curatela fallimentare con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto riferito a un passaggio non decisivo della sentenza impugnata (passaggio relativo alla sostanziale mancanza di contestazione, con il reclamo, delle specifiche argomentazioni a base dell’accertamento dello stato di insolvenza da parte del Tribunale);
il secondo motivo, riguardante l’accertamento dello stato di insolvenza, è inammissibile perchè la dichiarata censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. Fall., artt. 5, 15 e 18, si sostanzia, in realtà, nella pura e semplice deduzione di censure di merito;
l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso; le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017