Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1471 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovani – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ABB SAE (già ABB SAE SADELMI), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 146,

presso l’avv. Mocci Vittorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Emilio Zecca e Eugenio Briguglio, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 12, n. 178/12/01 dell’8 ottobre 2001,

depositata il 7 novembre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

OSSERVA

Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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