Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1471 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1471 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 21589-2012 proposto da:
NEVE RENZA NVERNZ62T41I693E, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato FIORE MAURIZIO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
NOCCO TITO, SOFITEL LEASING SPA, MILANO
ASSICURAZIONI SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 584/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 7/06/2011, depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

Data pubblicazione: 24/01/2014

è presente il P.G. in persona del Generale Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Ric. 2012 n. 21589 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

21589/2012

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla
Corte d’Appello di Genova del 15.6.2011 in materia di

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art.

360 n.

3 c.p.c.

applicazione della seguente

per violazione e/o falsa
norma di diritto: art. 149,

ultimo comma, c.p.c., così come modificato dalla Legge n. 263
del 28/12/2005, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c.
Il motivo è manifestamente fondato sulla base del seguente
principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione:

“A seguito della sentenza n. 477 del

2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di
un atto processuale si intende perfezionata, per il
notificante, al momento della consegna del medesimo
all’ufficiale

giudiziario

la

tempestività

della

proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna
della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga
effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale
tardività

della

notifica

possa

essere

addebitata

3

risarcimento danni da sinistro stradale.

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esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale
giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del
notificante ”

(S.U. 30.3.2010 n. 7607; Cass. ord. 31.3.2011

n. 7351; Cass. ord. 1.2.2011 n. 2320).

consegna dell’atto di appello – avvenuta nel rispetto del
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (1 anno e 46 giorni)
per la mancata notificazione della sentenza impugnata con
l’appello all’ufficiale giudiziario per la sua
notificazione in data 26.11.2010 (come indicato nella stessa
sentenza in questa sede impugnata), tre giorni, quindi, prima
della scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata il 13.10.2009, scadenza
del termine lungo il 28.11.2010 (domenica) prorogato al
29.11.2010 (lunedì).
La notificazione, a mezzo del servizio postale, è stata
inviata in data 29.11.2010.
Tempestiva, quindi, era la notificazione dell’atto di appello
per il notificante.
Erronea, pertanto, è l’affermazione, contenuta nella sentenza
impugnata, che ha dichiarato l’appello inammissibile per la
tardiva

“conoscenza

notificati-appellati,

legale”
avendo

della
il

notificazione

ai

notificante-appellante

consegnato “l’atto da notificare agli Ufficiali giudiziari ai
limiti estremi del termine c.d. lungo per l’appello”, così

4

Nella specie, l’attuale ricorrente aveva provveduto alla

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accettando “il rischio del tutto evidente per il fatto che i
soggetti notificandi dimoravano in altra regione, e che la
notifica doveva avvenire a mezzo del servizio postale, che la
consegna materiale dell’atto venisse effettuata fuori

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n.
3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della seguente
norma di diritto: art. 330, comma 3, c.p.c..
Il motivo è manifestamente fondato sulla base del seguente
consolidato principio di diritto:
“L’impugnazione non preceduta dalla notificazione della
sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione
di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione
del termine di cui all’art. 327 durante il periodo feriale,
va notificata non alla parte personalmente, bensì,
indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il
procuratore della medesima costituito nel giudizio “a quo”
nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per
quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi
dell’ultima parte del primo coma dell’art. 330 cod. proc.
civ., sia l’ipotesi della mancata notificazione della
sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata
dichiarazione di residenza o elezione di domicilio”

(Cass.

12.1.2010 n. 324; Cass. 9.6.2004 n. 10973).

5

termine”.

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Corretta, pertanto, era la notificazione nei confronti della
Milano Assicurazioni spa effettuata al procuratore presso cui
la società era domiciliata nel giudizio di primo grado.
Anche in questo caso, erronea è l’affermazione della Corte di

notifica è stata effettuata non nella sede legale, ma al
procuratore presso cui era domiciliata in primo grado, in
violazione del disposto del comma 3 dell’art. 330 cpc”.
Conclusivamente, il ricorso è accolto ”
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e
la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa
composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione

6

J

merito secondo cui “…nei confronti della Milano ass. spa, la

21589/2012

Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile 3 della Corte

suprema di cassazione.

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