Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1471 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9627-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA IFIS SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO MARTELLI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALICETI per delega orale

dell’Avvocato MARTELLI che si riporta alla memoria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Toscana Finanza spa (oggi incorporata in Banca Ifis spa) proponeva ricorso avverso diniego di rimborso di credito IVA da essa acquistato dal concordato preventivo “Cantieri Navali M&B Benetti spa” per l’importo di Euro 93.645,00, deducendo che l’atto era impugnabile in quanto lesivo della situazione soggettiva del contribuente, era illegittimo per difetto di motivazione in quanto basato unicamente sulla omessa presentazione del modello VR ed era nullo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto in contestazione non sarebbe un provvedimento di diniego ma una comunicazione circa la situazione del credito, che sarebbe stato mancante dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; deduceva nel merito la irregolarità della procedura di richiesta del rimborso.

L’adita commissione tributaria provinciale di Lucca accoglieva il ricorso con sentenza che l’ufficio appellava chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. G) ed accogliersi, in ipotesi, le doglianze sviluppate nel merito.

Si costituiva la società contribuente per resistere all’appello, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

La commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello, confermando l’ammissibilità del ricorso e riconoscendo, nel merito, alla esposizione del credito nella compilazione del quadro VX della dichiarazione la natura della manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, ancorchè la stessa non fosse accompagnata dalla presentazione del modello VR.

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di due motivi con cui l’ufficio ricorrente denuncia:

1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 38-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 38-bis in relazione all’art. 2797 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il primo motivo, parte ricorrente -premessa la illustrazione del contesto normativo di cui assume la violazione- deduce che, per richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione, il contribuente deve presentare un apposito modello, denominato VR: detta presentazione rappresenta un adempimento indispensabile ai fini del perfezionamento del modello legale di attivazione della procedura di rimborso e, dunque, la istanza di rimborso non è correttamente integrata in assenza di tale modello. Quando la richiesta di rimborso è effettuata in assenza del modello in parola, la fattispecie disciplinata dall’art. 38-bis D.P.R. n. 633/72 non si realizza, con la conseguenza che all’istanza presentata al di fuori della procedura prevista si applica la norma di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 ed il termine di decadenza biennale ivi previsto. Rileva altresì l’Agenzia che, solo ove sia stato rispettato il predetto termine di decadenza, opera il termine decennale di prescrizione a far tempo dalla data di formazione del silenzio-rifiuto, per concludere evidenziando la mancata presentazione, nella specie, sia del modello VR che dell’istanza ai sensi del menzionato art. 21.

Il motivo non è fondato. Il collegio reputa invero di dovere dare continuità ad una interpretazione di questa Corte ormai consolidata, secondo la quale, in tema di rimborsi IVA, è sufficiente la manifestazione di volontà esercitata dal contribuente mediante la compilazione del quadro VX4 nella dichiarazione annuale anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso -pur in assenza di specifica domanda- non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ma solo a quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.p.c. (cass. ord. 19682/2015, confermata, tra le altre, dalle ordinanze nn. 30090/2018, 5938/2019 e 7755/2019).

Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce che la CTR -anche a voler ritenere non soggetto a decadenza il diritto al rimborso, stante l’indicazione del credito in dichiarazione- avrebbe dovuto confermare la legittimità del diniego del rimborso a ragione del fatto che la contribuente non ha mai fornito la prova dell’an e del quantum del rimborso.

Rileva, innanzi tutto, il collegio che il provvedimento di diniego del rimborso si basa sull’omessa presentazione del modello VR e sulla omessa presentazione dell’istanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (non risulta menzionata la mancanza dei fatti costitutivi del credito). Tale provvedimento ha costituito oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. L’Agenzia ha resistito dinanzi alla CTP eccependo l’inammissibilità del ricorso perchè l’atto impugnato non era un provvedimento ma una mera comunicazione sulla situazione del credito che sarebbe stato carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e nel merito la irregolarità della procedura per la mancanza del modello VR. In appello, l’ufficio ha insistito in ordine alla inammissibilità del ricorso e, quanto al merito, alla mancata compilazione del predetto modello oltre che alla omessa presentazione di istanza di rimborso ai sensi del citato art. 21. Nella presente sede, l’ufficio lamenta il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente.

Avuto riguardo ai sopra esposti atti processuali -per quanto di interesse nella presente sede con riguardo al motivo in commento- si rileva che tale motivo introduce un doglianza nuova, che non si rinviene nel giudizio di appello, e della quale una traccia -del tutto generica, peraltro- si rinviene nelle difese dinanzi alla CTP, in cui il credito per cui è causa “sarebbe stato mancante dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”, argomento non più presente -per come appena detto- nel giudizio dinanzi alla CTR.

ui la dichiarazione di inammissibilità del motivo.

Spese secondo soccombenze, come in dispositive.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA