Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1471 del 22/01/2018


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assazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.22/01/2018),  n. 1471

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.P. proponeva ricorso dinanzi al Giudice di pace di Nola per chiedere l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento del Prefetto di Napoli del 17 maggio 2016, con il quale era stata disposta la sospensione della patente di guida del ricorrente per la durata di anni due, a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale che aveva avuto conseguenze mortali.

All’esito dell’udienza fissata per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’efficacia del provvedimento opposto, il Giudice di Pace con ordinanza, a detta del ricorrente, riservata e non comunicata, rigettava la richiesta del C. e sospendeva invece il procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., “considerato che per il merito, l’esito del procedimento penale può influire sulla decisione della presente procedura”.

C.P. ha impugnato l’ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza contestando la legittimità della stessa per la violazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 211 disp. att. c.p.p., sul presupposto che la sospensione necessaria del processo civile per la pregiudizialità penale, presuppone la contemporanea pendenza del processo civile e penale, sicchè non è dato il ricorrere di tale condizione in caso di presentazione di una mera querela, ovvero allorchè il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari, come appunto nel caso in esame.

La Prefettura di Napoli non ha svolto difese in questa fase.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Non sono state depositate memorie.

2. La Procura Generale nella proprie conclusioni scritte ha evidenziato che, sebbene non sia ammissibile il regolamento di competenza avverso le decisioni rese in punto di competenza dal Giudice di Pace, deve però reputarsi che tale regola soffra un’eccezione nella diversa ipotesi in cui ad essere impugnato sia il provvedimento che abbia disposto la sospensione del processo, in quanto altrimenti opinando, verrebbe a privarsi la parte dell’unico strumento di tutela che, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, senza quindi la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo (così Cass. S.U. n. 21931/2008; Cass. n. 16700/2014).

Ha altresì aggiunto che dall’esame del fascicolo del giudizio a quo emergeva che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento impugnato in data 21 settembre 2016, allorquando si era recato in cancelleria per prendere cognizione del provvedimento adottato dal giudice di pace, con la conseguenza che, poichè il presente ricorso era stato notificato solo in data 10-14/11/2016, lo stesso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 47 c.p.c..

3. Ritiene il Collegio che debba correttamente dichiararsi l’inammissibilità per tardività del ricorso per regolamento di competenza, ancorchè sulla base di motivazioni diverse da quelle indicate dalla Procura Generale.

La tesi di cui alle conclusioni scritte si fonda sulla ritenuta equipollenza tra la comunicazione del provvedimento impugnato, dalla quale appunto il codice di rito fa decorrere il termine perentorio per la proposizione del regolamento di competenza, e la conoscenza dell’adozione dell’ordinanza di sospensione avvenuta a seguito dell’accesso alla cancelleria del giudice di pace.

Trattasi però di conclusione che non appare suscettibile di condivisione, in quanto a tal fine occorre fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3989/2011) a mente della quale alla comunicazione prescritta dell’art. 47 c.p.c., comma 2, non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto “aliunde” del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza (conf. Cass. n. 11758/2002, nonchè Cass. n. 14135/2013 e Cass. n. 21814/2009, che hanno negato che il termine in esame possa farsi decorrere dalla data in cui la parte assuma di avere estratto copia del provvedimento impugnato, non potendosi presumere che tale richiesta sia stata effettivamente preceduta dalla comunicazione della decisione gravata).

Tuttavia l’inammissibilità del regolamento in ragione della sua tardività va affermata sulla base di una diversa argomentazione.

Ed, invero, deduce il ricorrente che l’ordinanza impugnata sia stata adottata da parte del giudice di pace all’esito di riserva in udienza, senza che poi la stessa sia mai stata comunicata.

La lettura del verbale dell’udienza del 19 settembre 2016, che risulta essere poi la medesima data dell’ordinanza de qua, non denota in alcuna parte che il giudice ebbe a riservarsi sulla decisione circa la sospensione dell’efficacia del provvedimento opposto, non essendovi soluzione di continuità, dal punto di vista processuale, tra la verbalizzazione delle deduzioni del difensore dell’opponente ed il successivo provvedimento del giudice adito.

A tal fine va quindi richiamata la giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. Cass. n. 9353/2000) l’istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che sia stata pronunciata in udienza, poichè in tal caso il provvedimento si considera legalmente conosciuto dal momento in cui è emesso (art. 176 c.p.c., comma 2), con la conseguenza che il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data (conf. Cass. n. 3668/1996; Cass. n. 13536/1999).

Ne consegue che, poichè dagli atti di causa emerge che il provvedimento impugnato, che reca pacificamente la medesima data dell’udienza, non è stato preceduto da alcuna formale riserva del giudice adito, dovendo quindi ritenersi che sia stato pronunciato in udienza, lo stesso deve reputarsi immediatamente conosciuto dal difensore del ricorrente, che, come si ricava dalla lettura dell’istanza di revoca del provvedimento di sospensione depositato dall’avvocato Della Monica dinanzi al Giudice di Pace in data 21/9/2016, si era allontanato dall’aula di udienza verso le 10,40, non palesandosi la necessità di alcuna comunicazione.

In relazione quindi alla data del 19/9/2016, il ricorso per regolamento di competenza (notificato in data 10-14/11/2016) è tardivo e deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla a provvedere sulle spese, atteso che l’intimata Prefettura non ha svolto attività processuale in questa fase.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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