Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1471 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27806-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

Nonchè da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato SUTTI STUDIO LEGALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO PORCU’, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3680/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 14/04/2015, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3680/29/2015, depositata in data 21/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito del disconoscimento, quanto al reddito da partecipazione in società di persone, di “perdite di impresa di esercizi precedentì, a causa della omessa presentazione, da parte della contribuente, della dichiarazione personale dei redditi negli anni di imposta cui le perdite si riferivano, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere, per quanto qui interessa, il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che “la detrazione della perdita d’impresa relativa ad anni precedenti, per i quali la dichiarazione è stata omessa” non poteva essere ricondotta ad un mero controllo cartolare, implicando “una valutazione giuridica circa l'(in)esistenza del diritto alla detrazione (negato dall’ufficio) che postula necessariamente la previa emissione di un motivato avviso di rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e ss.”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto necessario, nella fattispecie, la previa emissione di un motivato avviso di rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e ss..

2. La censura è fondata.

Non è condivisibile l’affermazione dei giudici d’appello in ordine all’insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (e quindi anche del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis), poichè la situazione tributaria non sarebbe stata quella formalmente regolare, tipica dei c.d. controlli automatizzati, a causa della omessa dichiarazione dei redditi negli anni precedenti cui si riferiva la perdita della società partecipata (“2001, 2002 e 2003”), che quindi avrebbe dovuto essere oggetto di “accertamento in rettifica”.

Richiamata la disciplina relative alla procedura di liquidazione sulla base delle dichiarazioni del contribuente, per entrambe le norme di riferimento (nel testo vigente ratione temporis), questa Corte ha chiarito (Cass. 21349/2012; Cass. 25459/2014) che “il potere attribuito agli Uffici finanziari dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. e, è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vedenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorchè sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere”.

Ora, avendo l’amministrazione pacificamente proceduto a correggere l’errore materiale commesso dalla contribuente nel riporto della perdita, nella dichiarazione dei redditi personale presentata per l’anno d’imposta 2008, per essere emerso, dagli clementi in possesso dell’anagrafe tributaria, che la stessa contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni nei quali la perdita nella società partecipata era maturata, poteva dirsi integrata la fattispecie legale suddetta, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall’attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (cfr. Cass. 22402/2014).

La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Il ricorso incidentale, vertente su questioni (motivi reiterati in appello nelle controdeduzioni dell’appellata; violazione diversa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6 insufficiente motivazione della cartella impugnata e mancato invio di previa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 3 ed art. 84 TUIR, avendo la contribuente legittimamente riportato in deduzione nella dichiarazione personale dei redditi, relativa all’anno 2008, perdite accumulate negli anni precedenti in qualità di socia di snc), attinenti ad ulteriori profili di illegittimità dell’atto impositivo, non esaminate dai giudici di appello, in quanto ritenute assorbite, è assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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