Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14709 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36580/2019 proposto da:

I.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1643/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, I.A., di origine nigeriana, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 16 aprile 2019, confermativa dell’ordinanza del Tribunale della medesima città, che aveva respinto la domanda formulata, in via gradata, di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – A fondamento della richiesta, il ricorrente, musulmano convertitosi al cristianesimo, ha narrato di esser stato intimato a mutare orientamento religioso da taluni amici oppositori; di esser stato costretto, per tale ragione, a trasferirsi da Auchi a Maiduguri; successivamente, di esser sopravvissuto, insieme al padre, al tentativo omicida, perpetrato da questi ultimi, ai danni dei familiari, culminato nell’uccisione della madre e nella distruzione della dimora.

3. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello osservava che: a) “il racconto nel suo complesso è incredibile, e in ogni caso esso non è in alcun modo verificabile”; b) in base a EASO Nigeria del 2018 “non risulta che nella zona di Auchi o anche a Maiduguri nello stato di Borno vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”; c) i presupposti di accoglimento della domanda di protezione umanitaria non sono neppure presenti a livello di allegazione.

4. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, violazione e falsa applicazione degli art. 1, lett. a), punto 2, della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver la Corte territoriale riconosciuto tutela di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Vengono altresì denunciate, con la rubrica di tale motivo, l’omessa o apparente motivazione e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113,156 c.p.c.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il giudizio formulato dalla Corte territoriale, culminato nel diniego della forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), risulta informato a COI debitamente indicate, attendibili e aggiornate (EASO novembre 2018), non scalfite dai generici riferimenti addotti dal ricorrente a reports ed informazioni reperiti da vari siti internet, fra i quali, la voce ‘Ansa news’, ricognitivi di criticità pur esistenti in Nigeria, là dove, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037/2020).

2.- Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione umanitaria applicabili ratione temporis, per non aver il Giudice di secondo grado tenuto in considerazione l’inserimento del ricorrente in Italia, nonchè, in caso di rimpatrio, l’assenza di riferimenti familiari.

2.1. – Il motivo è inammissibile, poichè la doglianza è affatto generica e si attesta sul rilievo della portata della vicenda personale, non attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata sia in punto di esclusa credibilità della narrazione del richiedente, sia, soprattutto, là dove il giudice di appello ha rilevato l’assenza di allegazioni in punto di vulnerabilità soggettiva del richiedente medesimo.

3. – Con il terzo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la Corte correttamente valutato i profili di credibilità del migrante.

3.1. – Il motivo è inammissibile, poichè, lungi dal dedurre un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, prospetta una rivalutazione delle dichiarazioni del ricorrente, sottratta al sindacato di legittimità della Corte.

La Corte d’appello, infatti, ha reso – con motivazione al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014) – corretta applicazione del principio in materia di protezione internazionale, secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. n. 3340/2019).

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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