Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14709 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9370/2013 proposto da:

CENTRO POLIDIAGNOSTICO FLEGREO DI M.S., (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante M.S., CENTRO

ANTIDIABETICO EMOTEST SRL in persona del legale rappresentante

M.G., considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato FRANCESCO FIERRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3795/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Le due società che, nel 2005, avevano stipulato contratti di locazione con B.D., aventi ad oggetto locali da adibire ad attività diagnostica facenti parte di un complesso edilizio, convennero in giudizio il locatore e chiesero il risarcimento del danno consistente nel rimborso delle spese sostenute per il compenso di un tecnico, incaricato della pratiche edilizie per ottenere la licenza di agibilità dell’intero immobile, rivelatesi mancante. Assunsero che, invece, il locatore aveva dichiarato nel contratto di essere in possesso dei titoli abilitativi necessari relativi all’intero immobile e che essi stessi ne avevano riconosciuto l’esistenza sulla base di quelli loro esibiti. Invece, era risultato che il locatore aveva fatto la richiesta per l’intero fabbricato solo nel 2007, senza portarla a termine fornendo i documenti richiesti dal Comune, costringendoli ad attivarsi tramite il loro tecnico per ottenere il certificato di agibilità dell’intero fabbricato e, nel 2008, l’autorizzazione all’esercizio della loro attività.

Il Tribunale rigettò la domanda e la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Napoli (sentenza del 5 dicembre 2012).

2. Avverso quest’ultima sentenza, gli originari attori propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

B.D. non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’intimato non si è difeso e, in atti, manca la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile sulla base del principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Sez. Un. n. 627 del 2008; da ultimo Cass. n. 26108 del 2015).

Nella specie, le ricorrenti – pur ritualmente notiziate dell’udienza pubblica – non sono state presenti all’udienza.

2. Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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