Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14709 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 18/06/2010), n.14709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 120/04/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 6 novembre 2007, depositata il 4

dicembre 2007, R.G. 576/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni 2000 e 2001. Il contribuente, dottore commercialista, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività all’interno di uno studio associato senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale;

2. La C.T.P. di Modena ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, b) insufficiente motivazione. Secondo l’Agenzia ricorrente il dato di comune esperienza attesta che lo studio professionale, atteso il suo scopo, è dotato di strutture e mezzi con effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva e nella specie è risultato provato che lo studio professionale si avvale in via non occasionale di personale dipendente e di una organizzazione di beni e servizi.

Ritiene che:

1. il ricorso è fondato in quanto appare in linea alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, ingegnere civile) è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. civ., n. 24058 dell’11 novembre 2009);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo;

ritenuto che le spese processuali in relazione all’epoca di definizione della giurisprudenza relativa agli studi associati devono essere compensate quanto ai gradi di merito e poste a carico dell’intimato per quanto riguarda il giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese processuali del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA