Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14708 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36369/2019 proposto da:

S.O.T., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO SCALVI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 4484/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.O.T., cittadino nigeriano, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, resa pubblica il 18.10.2019, la quale ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima città, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego della competente commissione territoriale dell’accoglimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – A sostegno dell’istanza deduceva di esser fuggito dal proprio paese per sottrarsi all’obbligo di venerare gli idoli e di aver pertanto intrapreso attività lavorativa nel Delta State in qualità di conducente di camion; di esser stato ivi vittima di violenza da parte di soggetti sconosciuti, i quali si sarebbero altresì impossessati del mezzo di trasporto di carburante; di esser ritenuto, tuttavia, responsabile del furto dalle forze di polizia.

3. – Per quanto ancora in questa sede rileva, la Corte d’Appello osservava: a) il richiedente si è limitato ad affastellare elementi fattuali descrittivi di una vicenda di rilevanza privata; b) non risulta che nella zona di Benin City, nello stato di Edo, vi sia “una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità” in base a C.O.I. attendibili e aggiornate; c) l’appellante non ha allegato alcun elemento atto a fondare la richiesta di protezione umanitaria.

4. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Non è necessario dar conto dei motivi svolti dal ricorrente a fondamento del proprio ricorso, in quanto quest’ultimo deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c..

E difatti in essa si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in ogni fase e grado del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa la fase dell’esecuzione, nonchè avanti alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato”.

2. – Tale tipo di procura – estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello -, non è una procura speciale, poichè non specificamente conferita per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nè riferibile al provvedimento impugnato.

Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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