Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14708 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3594/2014 proposto da:

BALTOUR SRL, (OMISSIS) in persona del presidente e legale

rappresentante pro tempore BA.AG., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso io studio

dell’avvocato VINCENZO MACEDONIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARCANGELO FINOCCHI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già ASSITALIA SPA in persona dei procuratori

speciali Dr. C.P. e Dr. P.M., domiciliato

ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

CAMILLO TATOZZI giusta procura speciale in calce al controricorso;

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO giusta procura speciale

in cale al controricorso;

REGIONE ABRUZZO (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore della

Giunta Regionale, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– controricorrente –

e contro

COMPAGNIA ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ARCANGELO FINOCCHI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO anche per delega

dell’Avvocato CAMILLO TATOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. BALTOUR S.R.L., società incorporante la BALTOUR CIARROCCHI S.R.L., lamenta che la Regione Abruzzo non abbia determinato il contributo chilometrico annuo dovutole negli anni 1988-2000 in base alla legge regionale e cita in risarcimento del danno da omissione (pari ai mancati conguagli sui contributi di esercizio percepiti dalla BALTOUR CIARROCCHI S.R.L. nelle singole annualità) il funzionario regionale (ingegner B.), il quale chiama in causa la Regione e le compagnie assicuratrici. La domanda viene respinta sia in primo grado che in appello per mancata prova del numero dei chilometri percorsi anno per anno dai mezzi della società, percorrenza alla quale avrebbero dovuto essere poi ragguagliati i contributi, il cui omesso pagamento costituiva la causa del danno dedotto in giudizio.

2. La BALTOUR S.R.L. propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; resistono con controricorso B.E., la Regione Abruzzo, Generali Italia S.p.A., Allianz S.p.A.. Hanno presentato memorie difensive Allianz S.p.A. e BALTOUR S.R.L., la quale ultima ha dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con la Regione Abruzzo e chiede pertanto che la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere, non avendo più interesse alla coltivazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I difensori delle parti (ad eccezione della regione Abruzzo, non presente, e della Allianz Spa) hanno dato atto concordemente che è venuta meno la materia del contendere, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra la Baltour e la Regione; tale accordo determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte della Baltour, come da questa sostenuto nella memoria difensiva del 4 maggio 2016.

2. La cessazione della materia del contendere dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato (Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013, Rv. 628829).

3. Resta da affrontare il problema delle spese del grado; il problema non si pone che per la Allianz, dato che tutte le altre parti hanno concordato per la compensazione (quanto alla regione Abruzzo, oggi non comparsa, la scelta compensativa risulta dal punto 3.2. della transazione). Il difensore della Allianz Spa, invece, ha insistito per il ristoro delle spese del giudizio in suo favore.

4. Orbene, in caso di cessazione della materia del contendere non può trovare applicazione la compensazione delle spese prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 3, ma il giudice deve provvedere sulle spese stesse in base al principio della soccombenza virtuale, che consiste nel deliberare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Sez. 2, Sentenza n. 6183 del 20/11/1980, Rv. 409909, conf. RV 399533). Deve, dunque, procedersi all’esame della fondatezza virtuale del ricorso, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite nei confronti della Allianz Spa.

5. Con il primo motivo di ricorso la Baltour eccepisce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 113 c.p.c., nonchè omessa valutazione di fatti e documenti decisivi; il giudice di appello avrebbe omesso di prendere in esame la Delib. Giunta Regionale d’Abruzzo 20 settembre 2010, n. 719. Il motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza, atteso che non viene prodotta in uno con il ricorso per cassazione la suddetta Delib., nè la ricorrente precisa se e dove tale Delib. sia presente negli atti a disposizione di questa Corte, indicandone la precisa collocazione. Inoltre, non viene riportato il contenuto della suddetta Delib., quantomeno nella parte di interesse per il ricorso, di modo che, in uno con la mancata produzione ed indicazione della sua eventuale presenza nel fascicolo, risulta impossibile per questa Corte valutarne il contenuto; più precisamente, la Corte – cui non può essere demandato il compito di riesaminare tutto il fascicolo processuale alla ricerca dei documenti di interesse del ricorrente e neppure la lettura completa di tali documenti al fine di valutare se essi possono essere interpretati a suo favore – non è stata messa in grado di valutare se la Delib. contenga un esplicito od implicito riconoscimento di una determinata percorrenza chilometrica o di un debito per capitale, ovvero semplicemente – come sembra emergere dalla sentenza impugnata alla pagina 5 – la Regione abbia provveduto a liquidare le somme che riteneva complessivamente dovute all’impresa, ovvero ancora si sia determinata al suddetto pagamento senza nulla riconoscere. Occorre, poi, rilevare come la dedotta violazione di legge non sia stata minimamente illustrata all’interno del motivo, ragion per cui deve essere dichiarata inammissibile per assoluta genericità.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 113 c.p.c., nonchè omessa valutazione di documenti decisivi ai fini del decidere; secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che i dati esposti nei modelli presentati alla Regione Abruzzo in allegato alle richieste di conguaglio dei contributi di esercizio e le allegate dichiarazioni giurate trovavano espresso riscontro nella copiosa documentazione prodotta dalla difesa della Regione all’atto della costituzione in giudizio. Si lamenta, poi, l’omessa valutazione di documenti decisivi, giacchè la Corte non menziona i documenti prodotti dalla Regione Abruzzo nel fascicolo di primo grado.

7. Anche questo secondo motivo di ricorso è inammissibile prima di tutto per genericità, non essendo indicati in modo specifico i documenti prodotti dalla Regione in primo grado, nè la parte di essi da cui risulterebbe il riscontro alle dichiarazioni giurate; il motivo è, poi, anche privo della necessaria autosufficienza, dato che di tali documenti, genericamente indicati, non viene effettuata la produzione in allegato al ricorso, nè se ne indica la precisa collocazione topografica nei fascicoli in atti. La dedotta violazione di legge, ancora una volta, non viene minimamente illustrata. Infine, va rilevato che non corrisponde al vero quanto sostenuto alla pagina 22 del ricorso e cioè che le percorrenze chilometriche non sarebbero state contestate (ultimo capoverso della pagina 22), dal momento che la sentenza afferma il contrario al primo capoverso della pagina 8 (paragrafo 4.4). Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni giurate, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che le stesse non assumono alcun rilievo probatorio nell’ambito del giudizio civile, indipendentemente dall’efficacia riconosciuta nell’ambito del rapporto amministrativo con la Regione.

8. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso la Baltour denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 113 c.p.c., in relazione alla decisività della documentazione allegata in appello, concernente le attestazioni di alcuni comuni relative alle percorrenze effettuate. Il motivo è prima di tutto inammissibile perchè non argomenta in ordine alla dedotta violazione di legge; in realtà, si contesta la ritenuta mancata decisività dei documenti e dunque la censura investe una questione di fatto e non un’erronea applicazione in diritto, tanto è vero che la stessa ricorrente invoca poi – senza considerare i rigorosi limiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 – la illogicità e contraddittorietà della motivazione (pagina 24, primo capoverso); non è chiaro, infine, perchè venga invocata la nullità della sentenza e del processo (art. 360 c.p.c., n. 4), senza minimamente argomentare sul punto.

9. In merito alla valenza probatoria delle certificazioni od attestazioni rilasciate dai comuni, la Corte d’appello ha osservato (pagina 9) che le stesse facevano rinvio esplicito alle dichiarazioni giurate e pertanto, non contenendo alcun autonomo accertamento sulle percorrenze chilometriche, non assumevano alcuna valenza probatoria ulteriore rispetto alle dichiarazioni della società, correttamente ritenute irrilevanti nell’ambito del processo civile.

10. Afferma, infine, la ricorrente che “quanto poi all’osservazione formulata in sentenza relativamente al contenuto delle attestazioni rilasciate per gli anni di causa dal comune di Teramo la stessa risulta contraddetta apertamente dal contenuto di tutte le attestazioni rilasciate dal Comune di Basciano…”; la censura è evidentemente generica, dal momento che non indica quale osservazione formulata dalla Corte d’appello sarebbe contraddetta dalle attestazioni comunali suddette. Il fatto, poi, che le attestazioni non coprano tutti gli anni in contestazione, è affermazione ultronea e non decisiva e pertanto irrilevante la censura che la ricorrente muove in proposito.

11. Dalle considerazioni che precedono emerge la infondatezza “virtuale” del ricorso, cui consegue la condanna della Baltour s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Allianz Spa nella presente fase; tanto più che, nonostante la transazione sia stata perfezionata quasi due anni fa, nessuna comunicazione è stata fatta tempestivamente alle altri parti, costringendo pertanto l’Allianz ad ulteriore attività difensiva – che poteva essere evitata, con conseguente risparmio di spesa – in sede di memoria ex 378 c.p.c..

12. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere e dunque sopravvenuta carenza di interesse; le spese del presente giudizio di cassazione, limitatamente a quelle sostenute da Allianz Spa e liquidate nella misura indicata in dispositivo, vengono poste a carico di Baltour srl, con compensazione nei confronti di tutte le altre parti del giudizio. Si dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere; condanna Baltour S.r.l. al pagamento delle spese in favore della Allianz Spa, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge; compensa le spese del grado fra tutte le altri parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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