Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14708 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 18/06/2010), n.14708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 126/21/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, sez. staccata di Parma, emessa il 26 settembre

2007, depositata il 15 ottobre 2007, R.G. 132/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente D.G., della cartella esattoriale per iscrizione a ruolo di omessi e ritardati versamenti a seguito del diniego all’istanza di definizione presentata dal D. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1. Il contribuente ha lamentato che l’Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto dei versamenti effettuati e non aveva applicato i benefici di cui all’art. 9 bis. L’Amministrazione costituendosi in giudizio faceva rilevare che il contribuente aveva omesso il versamento dell’ultima rata con conseguente mancato perfezionamento del condono;

2. La C.T.P. di Parma ha accolto il ricorso ritenendo perfezionato il condono con il pagamento della prima rata. L’Amministrazione ha proposto appello deducendo che nella procedura ex art. 9 bis il condono si perfeziona solo in caso di regolare pagamento di tutte le rate. La C.T.R. dell’Emilia Romagna ha confermato la decisione della C.T.P.;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis e art. 16, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ritiene che:

1. il ricorso è fondato in quanto, come è stato rilevato dalla ricorrente, l’art. 9 bis pone in essere una ipotesi del tutto specifica, inerente ai debiti tributar già accertati, liquidi ed esigibili che consente al contribuente di definire con un criterio agevolato tali posizioni e si differenzia dalle altre ipotesi regolate dalla stessa legge nelle quali il meccanismo di inefficacia della definizione automatica in caso di omesso pagamento delle rate successive alla prima è escluso a differenza dell’art. 9 bis;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo e con condanna dell’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione. Le spese dei giudizi di merito devono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione all’esito dei vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa interamente le spese processuali del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.100, di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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