Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14708 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 05/07/2011), n.14708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAUCBRI CORRADO,

MARCHI LUCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/03/2007 R.G.N. 500/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSMA MANCINO;

udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 15 marzo 2007, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame svolto dal Ministero della giustizia contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di D.E. alle differenze retributive tra la retribuzione di dirigente cancelleria C3 e quella spettante come dirigente della segreteria della procura di Prato espletata a causa della vacanza del posto in organico.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

il vicario sovrappone ai compiti e funzioni usuali quelli relativi alla funzione superiore;

l’attività del D. era condizionata fino alla nomina ed all’assegnazione dell’effettivo titolare del posto da parte del Ministero, sicchè considerata la persistente vacanza del posto di dirigente della segreteria della Procura, istituito con D.P.C.M. 31 gennaio 1997, lo svolgimento .di compiti dirigenziali non era stato espletato nell’ambito della precaria funzione vicaria prevista per i dipendenti di 9^ q.f., ora C3, ma in via del tutto autonoma e sganciata dalla sostituzione di un titolare, quindi come esercizio diretto e singolare della funzione dirigenziale attribuita; il diritto alle differenze retributive del pubblico impiegato addetto a mansioni superiori apparteneva al diritto vivente ancor prima della riforma del pubblico impiego;

gli emolumenti caratteristici della figura del dirigente spettavano come espressione del valore professionale dell’astratta mansione attribuita;

quanto alla riduzione del quantum delle differenze economiche da attribuire dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la relativa doglianza doveva ritenersi infondata per non aver il rappresentante dell’Amministrazione in prime cure opposto nulla alla formulazione del quesito, ciò facendo ritenere accettato il contraddittorio su tutto l’arco temporale in cui si era sviluppata la reggenza della segreteria.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver i giudici del gravame considerato apoditticamente lo svolgimento delle mansioni superiori del D., senza il raggiungimento di alcuna prova sul punto. Il motivo si conclude con la formulazione del momento di sintesi.

5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 2; del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20;

del contratto di comparto 16.2.1999, dell’accordo integrativo Ministero della giustizia sottoscritto il 2.4.2000; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, come introdotto dalla L. n. 145 del 2002; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47. Con l’articolato e complesso motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che:

a) nel quadro normativo applicabile prima della stipulazione del contratto collettivo integrativo dei dipendenti del Ministero della giustizia 5.4.2000 – recante la disciplina del nuovo ordinamento professionale in base all’art. 13, comma 5, del contratto di comparto 16.2.1999 – il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 (richiamato dal D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 2, ad integrazione del D.P.R. n. 1219 del 1984, quanto al profilo professionale del “direttore di cancelleria”) elencava, tra le funzioni dei dipendenti di 9^ qualifica funzionale istituita dal D.L. 9 del 1986, art. 2, conv. in L. n. 78 del 1986, non soltanto la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, ma anche la reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

b) il D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 2, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. n. 1219 cit., ha istituito, tra gli altri, il profilo professionale di direttore di cancelleria, rinviando, quanto al contenuto della relativa prestazione lavorativa, al citato D.P.R. n. 266, art. 20; il contratto integrativo 5.4.2000 aveva confermato la funzione vicaria, nel senso ampio predetto, del dirigente introducendola anche per i dipendenti appartenenti all’area funzionale C, limitatamente alla posizione economica C2 e confermata per l’area funzionale C3;

c) mansioni superiori possono ritenersi, come disposto dall’art. 24 C.C.N.L. quelle proprie di area superiore, ma l’area C costituisce l’area apicale del personale di comparto ed ancora, ai sensi della stessa norma, il conferimento di mansioni superiori doveva avvenire secondo i criteri definiti nell’ambito della specifica amministrazione (i criteri erano stati definiti solo il 29.3.2002).

6. Il complesso motivo si conclude con la formulazione dei quesiti di diritto.

7. La Corte giudica il ricorso infondato in tutti i profili di censura prospettati.

8. Come già ritenuto da questa Corte (v. SU 25837/2007 e numerose decisioni conformi), in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 -, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 115 del 2003; n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

9. Lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del D. non è mai stato contestato, nei gradi di merito, dall’Amministrazione limitatasi, in sede di gravame, a dedurre il mancato svolgimento di taluni precipui compiti della figura dirigenziale. Nè, in sede di legittimità, l’Amministrazione ha assolto l’onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della contestazione dello svolgimento delle mansioni superiori innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione.

10. Al riguardo giova richiamare Cass. SU 25837/2007 cit. secondo cui, in ogni caso in cui le mansioni assegnate siano in concreto svolte nella loro pienezza, quanto ai profili quantitativo, qualitativo dell’attività spiegata e dell’esercizio dei poteri e delle correlative responsabilità attribuite, tali circostanze ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate), nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione, ex art. 416 c.p.c., dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).

11. Anche il secondo motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass.,S.U. 3814/2011).

Dispone il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 – Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri – che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dal D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1986, n. 78, espleta, tra l’altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonchè di reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

12. L’interpretazione della norma, rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), è nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisca una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anch’essa dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall’espressione “in attesa della destinazione del dirigente titolare”. Di conseguenza, la reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura (ex multis, Cass. 9130/2007).

13. Al di fuori della specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni di temporaneità con riferimento ad una vacanza protrattasi per oltre un quinquennio (cfr.

al riguardo ancora Cass. 9130/2007 cit.).

14. Nè assume rilievo la disposizione di cui all’art. 24 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri – personale non dirigente, che – nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all’attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza -riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente (v., Cass. S.U. 3814/2011 cit.).

15. Il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 36,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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