Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14707 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36353/2019 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositato il

21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, C.K., cittadino di origine marocchina, ha impugnato provvedimento reso dal Giudice di pace di Melfi, reso pubblico il 21 ottobre 2019, con cui veniva disposta, a seguito di udienza in camera di consiglio, convalida della richiesta di proroga, avanzata dal Questore di Potenza, di trattenimento dell’istante, per ulteriori 15 giorni, presso Centro di permanenza per il rimpatrio.

2. – Il Giudice di pace ha accolto la richiesta di proroga di trattenimento dell’istante, rilevando che: “dalla richiesta di proroga risultano gli elementi, posti a base della proroga, e precisamente identificazione e rilascio del lasciapassare”.

3. – Il Ministero dell’interno (legittimato a contraddire) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con l’unico motivo di impugnazione proposto, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, nonchè artt. 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di pace reso motivazione apparente sulle ragioni poste a fondamento della decisione di convalida della richiesta di proroga.

1.1. – Il motivo è fondato.

Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064/2019).

Nel caso di specie, il Giudice di pace ha espresso una motivazione solo apparente in punto di operato accertamento sulla sussistenza di indici concreti tali da far ritenere necessario il trattenimento dello straniero presso il Centro, limitandosi a evocare le ragioni addotte dal Questore a fondamento della richiesta di proroga.

2. – Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio degli atti al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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