Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14707 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 05/07/2011), n.14707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., P.F., R.P., F.

G., S.A., R.S., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato ISABELLA CARLO LUIGI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 29, presso lo

studio dell’avvocato BARBERIO SIMONA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO PALERMO, giusta memoria di costituzione nuovo

difensore del 16/02/2011;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/06/2006 R.G.N. 1102/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato NICOLINO ZAFFINA, per delega CARLO ISABELLA;

udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega nuovo difensore GENNARO

PALERMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 giugno 2006, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame svolto da B.M. ed altri cinque litisconsorti in epigrafe indicati – ispettori di polizia municipale in servizio presso il comune di Lamezia Terme, inquadrati nella categoria D, posizione economica D1 -, contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di inquadramento nella posizione economica D2, a decorrere dal 1 gennaio 2000.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

il contratto collettivo nazionale decentrato integrativo 4 aprile 2000 fissava, all’art. 9, i criteri per la progressione economica all’interno della categoria, di cui uno ordinario (nn.3,4,5,6) ed uno straordinario, in sede di prima applicazione (n. 8); l’accordo 19 luglio 2000, per il personale degli enti locali -contratto integrativo code contrattuali all’art. 29 individuava le ipotesi per le iniziative necessarie per realizzare il passaggio dalla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^ qualifica funzionale;

il verbale delegazione trattante del comune di Lamezia Terme 14 novembre 2000, di “interpretazione e verifica” di quanto concordato nel CCDI 1998/2001, prevedeva che “le parti evidenziano … al fine di dare corretta interpretazione autentica a quanto precedentemente sottoscritto, che la valutazione a cura dei dirigenti per la progressione economica orizzontale deve essere attivata per tutto il personale in servizio al 1.1.1999, nonchè alla data di sottoscrizione del CCDI 4.4.2000, fatta eccezione per il personale in quiescenza nella vigenza e comunque con un periodo di servizio superiore a sei mesi sulla base della scheda di valutazione che il settore del personale predispone annualmente. Infine le parti confermano che l’interpretazione autentica relativa ad un anno di anzianità di cui al comma 8 dell’articolo 9, è da intendersi esclusivamente come anzianità di servizio nell’ente”; i criteri di valutazione dettati dalla Tabella D erano estranei alla prima applicazione della progressione economica orizzontale, riguardando l’inquadramento, con decorrenza 1 gennaio 1999, del personale a tempo indeterminato che, alla data di vigenza del CCNL 1990, fosse in possesso del requisito di non meno di un anno di servizio nella posizione economica di primo inquadramento;

solo a coloro che, collocati nella posizione economica di primo inquadramento alla data di vigenza del CCNL 1999, poteva riconoscersi la posizione successiva con decorrenza 1 gennaio 1999, sussistendo il requisito dell’anno di servizio nell’ente alla data dell0 aprile 1999;

l’inquadramento degli appellanti in categoria D, posizione economica DI, con deliberazione del Comune 5 dicembre 2000, doveva ritenersi avvenuto in applicazione delle cd. code contrattuali, come emergeva dal richiamo all’art. 29 del relativo accordo del 19/7/2000;

le note di valutazione del dirigente della Polizia municipale ottenute per l’anno 2000 e vantate, unitamente all’annualità di servizio nell’ente, per il riconoscimento della posizione economica successiva a quella posseduta non erano sufficienti, occorrendo l’inserimento della predetta valutazione nella procedura delineata dall’art. 9, n. 8 del CCNDI cit., procedura che, nella specie, non risultava attuata;

anche alla stregua dell’art. 9, n. 10 del CCNDI cit., che consentiva alle parti di apportare varianti nel sistema di valutazione, la pretesa non era fondata atteso che il requisito di permanenza superiore a sei mesi nella posizione economica di provenienza doveva intendersi riferito sia al personale in servizio al 1 gennaio 1999, sia a quello in servizio al 4 aprile 2000, e gli appellanti erano stati inquadrati nella posizione economica D1 solo con decorrenza 14 settembre 2000, e la valutazione del dirigente non poteva che riferirsi al periodo successivo.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della corte territoriale, B. M. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha resistito con controricorso illustrato con memoria difensiva e di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio e mancato rispetto dei canoni ermeneutici nell’interpretazione dell’art. 9 del CCNDI 4.4.2000. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la corte territoriale negando il diritto dei ricorrenti alla progressione economica orizzontale per l’anno 2000, in quanto alla data di entrata in vigore del CCNL comparto Regioni Enti locali 1.4.1999/non erano ancora stati inquadrati nella categoria D, – ha interpretato in modo insufficiente, errato e/o contraddittorio l’art. 9 del CCNDI 4.4.2000.

5. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio e mancato rispetto dei canoni ermeneutici nell’interpretazione del verbale di delegazione trattante del 14 novembre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la corte di merito, ritenendo necessario, al fine di accedere alla progressione economica orizzontale nella categoria D, il requisito della permanenza di sei mesi nella posizione economica di provenienza, ha interpretato in modo sufficiente, errato o contraddittorio l’art. 9 comma 10 del CCDI 4.4.2000 e il verbale di delegazione trattante del 14.11.2000. Ed inoltre, se la previsione di un nuovo requisito in sede di delegazione trattante, convocata espressamente ed esclusivamente per l’interpretazione della verifica di quanto concordato in sede di contrattazione collettiva, comporta violazione dell’art. 13 del CCNL 6.7.1995.

6. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano che l’inquadramento nella categoria D, con decorrenza 14.9.2000 comporta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 CCNL 31.3.1999 e che l’equiparazione dell’attività svolta da ex sottufficiali di Polizia Municipale, ora ispettori di P.M., a quelle degli agenti di P.M. e all’attribuzione della stessa qualifica funzionale comporta violazione dell’art. 36 Cost. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Il ricorso non merita accoglimento.

8. Osserva il Collegio che i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’Amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8. Tali contratti sono censurabili, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, nella specie non specificamente individuate (ex multis, Cass. 8231/2011; Cass. 6435/2007; Cass. 6748/2010).

9. Invero, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta, delle regole di ermeneutica violate e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (ex multis, Cass. 23635/2010).

10. Con riferimento, invece, alla violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato (ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5) – come pure, successivamente, quelli del settore privato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, questa Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell’interpretazione della clausola controversa, stante l’irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (ex multis, Cass. 6295/2011).

11. Ciò premesso, la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che fosse infondata la domanda del B. e di altri ispettori di Polizia municipale in servizio presso il Comune di Lametia Terme, che avevano chiesto il riconoscimento della loro appartenenza alla posizione economica D2 con decorrenza dal 1 gennaio 2000. I giudici del gravame sono pervenuti a tale conclusione sul presupposto che i ricorrenti, in base al contratto integrativo del 4 aprile 2000 e in particolare, al n. 8 dell’art. 9, non potevano aver diritto alla posizione economica richiesta atteso che -presupponendo la procedura ivi prevista il collocamento nella posizione economica di primo inquadramento alla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999 e la decorrenza per la posizione economica successiva al 1 gennaio 1999, sussistendo il requisito dell’anno di servizio nell’ente alla data del 1 aprile 1999 -, la posizione economica era stata conseguita dai ricorrenti solo il 5 dicembre 2000, con decorrenza dal 14 settembre 2000.

12. Per la Corte di merito, il riferimento al 1 gennaio 1999 trovava giustificazione nel disposto del n. 5 dell’art. 9 cit. che prevedeva che la nuova posizione economica avesse effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento, ritenendo tale disposizione, seppure dettata per il regime ordinario, valida anche per il regime di prima applicazione, attesa l’espressa indicazione del 1 gennaio 1999.

L’inquadramento dei ricorrenti era, pertanto, ritenuto dai giudici di merito attuato in applicazione delle cd. code contrattuali, alla stregua del richiamo all’art. 29 del relativo accordo del 19 luglio 2000, onde l’ esclusione della possibilità di un doppio passaggio, per i ricorrenti, alla data del 1 gennaio 1999, vanificandosi le deliberazioni del Comune nell’inquadramento prima nella categoria C4 e, successivamente, nella categoria D1.

13. Tale sentenza, risultando congruamente motivata, priva di salti logici e per aver fatto corretta applicazione dei principi giuridici applicabili in materia, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.

14. La decisione della Corte territoriale si informa, infatti, ai principi enunciati da questa Corte che rimarcano, come affermato in fattispecie che presenta alcuni profili di analogia a quella ora scrutinata, come la disciplina concernente il diritto del lavoratore a conservare l’anzianità al fine di ottenere la progressione in carriera nell’ambito della stessa categoria di inquadramento può essere rimessa alla contrattazione decentrata, come avvenuto nella specie, e che detta contrattazione, ancorchè prevista in via di completamento ed integrazione, non trova alcun limite nelle disposizioni del contratto collettivo nazionale, le quali non contengono, al riguardo, alcuna regolamentazione. Il che si giustifica tenendo presente la specificità delle situazioni presenti nei singoli enti, che si è evidentemente inteso privilegiare in ordine al sistema delle progressioni economiche orizzontali (v., ex multis, Cass. 19938/2010).

15. Il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 13,00oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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